ASSOCIAZIONE DEI CONSORZI DI BONIFICA DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

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GLI ORGANI DEL CONSORZIO

Gli organi del Consorzio sono stabiliti dallo Statuto Consortile adottato con delibera del Consiglio dei Delegati n° 4/c/03 del 15.05.2003 e approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 276/Pres. del 5 Agosto 2003. Si riporta un estratto dello statuto attualmente in vigore, in particolare gli articoli riguardanti gli organi del consorzio e le loro funzioni.

 

Sono organi del Consorzio:
a) l'Assemblea dei consorziati;
b) il Consiglio dei Delegati;
c) la Deputazione amministrativa;
d) il Presidente;
e) il Collegio dei Revisori dei Conti.


I compiti dei vari organi sono regolati da disposizioni comuni:
- relative alle cariche
- relative alle riunioni
- relative agli atti del consorzio


L'ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI


Art. 6 - Assemblea dei consorziati.
L'Assemblea è costituita dai proprietari di beni immobili che risultano iscritti nel catasto consorziale di cui all'art. 10 della L.R. n.28/2002 ed all'art. 31 del presente Statuto, godono dei diritti civili e pagano i contributi consortili. Fanno parte dell'Assemblea anche gli affittuari dei terreni che ne facciano richiesta quando, in virtù degli obblighi nascenti dal contratto d'affitto, risultino iscritti nel catasto consorziale e paghino i contributi consortili. Ogni componente dell'Assemblea ha diritto al voto attivo e passivo, fatto salvo quanto disposto dal successivo art. 38. L'Assemblea elegge nel proprio seno i membri elettivi del Consiglio dei Delegati (co. 3, art. 13 L.R. n. 28/2002). Essa si riunisce nelle sedi fissate dal Consiglio dei Delegati. La sua convocazione avviene mediante pubblicazione del manifesto di indizione delle elezioni a cura del Consorzio, almeno trenta giorni prima di quello fissato per la data delle elezioni, all'albo del Consorzio e agli albi pretori dei Comuni ricadenti nel perimetro consortile, nonché attraverso appositi annunci sulla stampa (co. 4, art. 13 L.R. n.28/2002).
L'Assemblea per l'elezione del Consiglio dei Delegati è indetta ordinariamente in occasione delle prime consultazioni elettorali successive alla scadenza del mandato del Consiglio uscente e comunque non oltre i dodici (12) mesi dalla scadenza medesima (co. 5, art. 13 L.R. n. 28/2002).


IL CONSIGLIO DEI DELEGATI


Art. 7- Il Consiglio dei delegati.
Il Consiglio dei Delegati è composto dai membri eletti dall'Assemblea e dai rappresentanti dei Comuni il cui territorio ricade totalmente o prevalentemente all'interno del perimetro consortile.
Al fine di assicurare nel predetto Consiglio adeguate rappresentanze di tutto il comprensorio, viene prevista la suddivisione dei consiglieri eletti dall'Assemblea dei consorziati per distretti elettorali (co. 2, art. 15 L.R. n. 28/2002).
Il Consiglio dei Delegati è composto da 52 (cinquantadue) membri di cui 40 (quaranta) membri eletti dall'Assemblea dei consorziati e 12 (dodici) membri quali rappresentanti dei Comuni, il cui territorio ricade totalmente o prevalentemente all'interno del perimetro consortile; questi ultimi saranno prescelti fra i Sindaci o loro delegati in apposita adunanza da convocarsi, entro venti (20) giorni consecutivi dalle elezioni, a cura del Presidente del Consorzio con lettera raccomandata, nella quale saranno indicate le modalità di svolgimento dell'adunanza stessa.
Il componente del Consiglio dei Delegati eletto dall'Assemblea che per qualsiasi motivo cessi dalla carica è sostituito dal primo dei candidati non eletti nella medesima lista; qualora il numero dei consiglieri si riduca a meno di due terzi il Consiglio decade e si provvede alla convocazione dell'Assemblea dei Delegati e dell'adunanza dei Sindaci per il rinnovo dello stesso (co. 3 e 4, art. 15 L.R. n. 28/2002).
Il componente eletto in rappresentanza dei Comuni rimane in carica fino alla scadenza del Consiglio dei Delegati; qualora, per qualsiasi causa, il mandato a Sindaco venga a cessare, il Presidente del Consorzio convoca l'adunanza con le modalità di cui al co. 3 che precede, al fine di provvedere alla copertura dei posti resisi vacanti (co. 7, art. 15 L.R. n. 28/2002). I
l Consiglio può utilmente funzionare e deliberare anche in carenza della designazione dei rappresentanti dei Comuni.

 

Art. 8 - Funzioni e compiti del Consiglio dei delegati.
In conformità alle leggi ed allo Statuto il Consiglio determina gli indirizzi operativi del Consorzio e ne controlla l'attuazione. Spetta al Consiglio:
a ) eleggere nel suo seno il Presidente tra i membri eletti dall'Assemblea dei consorziati;
b) eleggere nel suo seno gli altri componenti della Deputazione amministrativa tra cui n° 2 (due) Vice Presidenti di cui n° 1 (uno) vicario tra i componenti eletti dall'Assemblea dei consorziati e l'altro scelto tra i rappresentanti degli Enti locali;
c) nominare un (1) membro effettivo ed uno (1) supplente del Collegio dei Revisori contabili;
d) revocare il Presidente, i Vice Presidenti, i componenti o l'intera Deputazione amministrativa ai sensi del successivo art. 19;
e) deliberare sulla convocazione dell'Assemblea dei consorziati e sulle fasce di contribuenza di cui al successivo art. 36, definendo il numero dei Consiglieri per ciascuna fascia;
f) deliberare su indennità di carica, gettoni di presenza, compensi e rimborso spese ai componenti degli Organi consorziali;
g) deliberare sulle modifiche dello Statuto;
h) deliberare sui Regolamenti, sulle Norme per il funzionamento dei servizi, sul Regolamento organico e disciplinare dei dipendenti;
i) deliberare sul Piano Generale di Bonifica e sui progetti di massima delle opere che non siano comprese nel Piano stesso;
j) deliberare sui programmi di attività del Consorzio e sui criteri di finanziamento definitivo delle opere;
k) deliberare sui criteri di classifica del comprensorio per il riparto degli oneri a carico della proprietà consorziata; l) approvare il Bilancio di previsione e relativi allegati, nonché le variazioni che si rendessero necessarie in corso di esercizio, con facoltà di delegare alla Deputazione Amministrativa lo storno di fondi e l'utilizzo del fondo di riserva;
m) fissare i canoni annuali della contribuenza consorziale, formando i relativi ruoli e deliberare sulle quote minime di cui al successivo art. 34;
n) approvare il Conto consuntivo e relativi allegati;
o) deliberare l'assunzione di mutui garantiti da delegazioni sui contributi consorziali salvo il disposto della lett. i) del successivo art. 11;
p) deliberare la partecipazione, con responsabilità limitata alla quota sottoscritta, ad Enti, Società od Associazioni che comunque si presenti di interesse per il Consorzio o per l'attività di bonifica;
q) deliberare l'acquisto, l'alienazione e la costituzione di diritti reali sui beni immobili consorziali;
r) redigere alla scadenza del proprio mandato una relazione tecnico-economica e finanziaria sull'attività svolta, da pubblicarsi all'Albo pretorio dei Comuni ricadenti nel comprensorio consorziale almeno venti (20) giorni prima di quello fissato per la convocazione dell'Assemblea;
s) deliberare sulle opposizioni ai propri provvedimenti nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto e sulle richieste di riesame proposte avverso le proprie deliberazioni;
t ) deliberare sulla surroga dei membri elettivi;
u) pronunciarsi sugli argomenti sottoposti al suo esame dalla Deputazione Amministrativa. I
l Consiglio può delegare alla Deputazione Amministrativa l'esercizio delle proprie funzioni determinandone i criteri ed i termini.

 

Art. 9 - Convocazione del Consiglio dei Delegati.
Il Consiglio dei Delegati viene convocato dal Presidente non meno di due volte l'anno, oppure entro trenta (30) giorni consecutivi quando ne sia fatta richiesta (con lettera raccomandata A.R., riportante gli argomenti da trattare) da almeno un quinto (1/5) dei Delegati o dal Collegio dei Revisori contabili ai sensi del penultimo comma del successivo art. 16.
Le riunioni del Consiglio avranno luogo nella sede consorziale od in altra località fissata dal Presidente. La convocazione deve essere fatta con lettera raccomandata spedita ai Consiglieri almeno sette (7) giorni prima di quello fissato per la riunione; nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.
In caso d'urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante telegramma sino a tre (3) giorni prima della data della riunione.
Il Consiglio dei Delegati è convocato in prima od in seconda convocazione, la quale può aver luogo anche ad un'ora di distanza dalla prima.
Le adunanze del Consiglio dei Delegati sono valide: in prima convocazione qualora sia presente la maggioranza dei Consiglieri in carica; in seconda convocazione, quando la presenza non sia inferiore ad un terzo dei medesimi.
Per le elezioni degli Organi e le modifiche statutarie è sempre indispensabile la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.
In caso d'urgenza, il Presidente ha facoltà di aggiungere altri argomenti all'ordine del giorno, dandone comunicazione con telegramma ai consiglieri almeno quarantotto (48) ore prima della riunione.
In concomitante assenza del Presidente e del Vice Presidente vicario la riunione del Consiglio non può iniziare né proseguire.
Gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno saranno depositati presso la segreteria del Consorzio a disposizione dei Delegati almeno due (2) giorni lavorativi prima della riunione. Per gli argomenti inseriti d'urgenza in ordine del giorno, gli atti saranno depositati almeno un'ora prima della riunione.

 

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA


Art. 10 - La Deputazione amministrativa.
La Deputazione Amministrativa è composta da 12 (dodici) membri e precisamente dal Presidente, da 3 (tre) eletti fra i rappresentanti dei Comuni e da 8 (otto) eletti fra i rappresentanti dei consorziati.
Fra i componenti della Deputazione vengono eletti, così come disposto dall'art. 8 lett. b) del presente statuto, n. 2 (due) Vicepresidenti di cui 1 (uno) vicario tra i componenti eletti dall'Assemblea dei consorziati e l'altro dai rappresentanti degli Enti Locali.
Ad ogni Sezione elettorale, rappresentata in Consiglio, viene assicurato almeno un membro.
I membri della Deputazione Amministrativa sono eletti separatamente dai Delegati delle singole sezioni elettorali secondo il numero definito ai sensi dell'ultimo comma del successivo art. 37.
Sono nulle le schede con voti espressi a Delegati di sezione diversa, oppure riportanti un numero di nomi superiore ai Deputati da eleggere.
Nella elezione dei Deputati, in caso di parità di voti, sarà eletto il candidato consigliere che ha conseguito il maggior numero di voti per l'elezione alla carica di consigliere qualora i candidati appartengano allo stesso distretto.
In caso di ulteriore parità o qualora i candidati appartengano allo stesso Distretto verrà eletto nella Deputazione Amministrativa il Consigliere più anziano di età.

 

Art. 11- Funzioni e compiti della Deputazione amministrativa
La Deputazione amministra il Consorzio dando esecuzione alle direttive fissate dal Consiglio dei Delegati ed esercitando le proprie specifiche competenze. S
petta alla Deputazione:
a) approvare le Liste dei consorziati aventi diritto al voto nell'Assemblea;
b) deliberare su tutto ciò che concerne i seggi elettorali dell'Assemblea di cui al successivo art. 43 e fissare l'indennità dei componenti degli stessi;
c) deliberare di stare o resistere in giudizio davanti all'Autorità giudiziaria ed a qualsiasi giurisdizione speciale, nonché sulle eventuali transazioni;
d) predisporre i regolamenti, le norme per il funzionamento dei servizi ed il Regolamento Organico disciplinare dei dipendenti, da sottoporre al Consiglio dei Delegati;
e) deliberare sulle assunzioni del personale, sui licenziamenti e sulle altre cause di cessazione del rapporto di lavoro, nonché sulle variazioni nello stato giuridico ed economico dei dipendenti;
f) deliberare sui servizi di esazione, tesoreria e cassa;
g) formare il Bilancio di previsione, il Conto consuntivo, i relativi allegati, proporre gli storni e le variazioni di bilancio;
h) proporre al Consiglio dei Delegati i canoni annuali della contribuenza consorziale e la formazione dei relativi ruoli;
i) deliberare sui finanziamenti provvisori e sulla costituzione in pegno o cessione in garanzia dei crediti nei confronti dello Stato, di Enti e privati, nonché sull'assunzione di mutui garantiti da delegazioni consorziali per la copertura della quota di costo delle opere pubbliche a carico della proprietà;
j) deliberare su quanto connesso, inerente e conseguente ai progetti generali, a quelli esecutivi ed alle perizie di variante e suppletive, nonchè deliberare in merito all'aggiudicazione definitiva degli appalti;
k) deliberare sugli approvvigionamenti, sugli acquisti ed alienazioni di beni mobili, ivi compresi quelli registrati, sulle locazioni, conduzioni ed uso di beni immobili;
l) deliberare sulle licenze e concessioni temporanee, sui criteri relativi all'esecuzione e manutenzione delle opere obbligatorie di competenza privata o volontarie di miglioramento fondiario e sulle relative operazioni di finanziamento;
m) sovraintendere alla gestione del catasto consorziale, deliberare sui diritti di voltura di cui al successivo art. 31; n) sovraintendere alla conservazione e manutenzione delle opere e dei beni consorziali od in uso al Consorzio;
o) proclamare i risultati della votazione dell'Assemblea, i nominativi degli eletti e contestualmente convocare il nuovo Consiglio dei Delegati;
p) deliberare sulle opposizioni ai propri provvedimenti nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto e sulle richieste di riesame proposte avverso le proprie deliberazioni, sui ricorsi avverso i ruoli di contribuenza e sulle quote minime non convenientemente esigibili;
q) deliberare sul conferimento delle funzioni di Ufficiale rogante consorziale;
r) designare i componenti della Deputazione Amministrativa ed il personale dipendente con qualifica non inferiore alla 7^ fascia incaricato di procedere alle autentiche di atti e di sottoscrizioni connessi alle operazioni relative alle elezioni degli organismi consortili
s) designa l'impiegato responsabile degli adempimenti relativi alla pubblicazione degli atti amministrativi di cui al successivo art. 27
t) provvedere nelle altre materie che non siano espressamente attribuite alla competenza di altri Organi consorziali, sempreché non ritenga di sottoporle all'esame del Consiglio dei Delegati.

 

La Deputazione Amministrativa può delegare al Presidente del Consorzio l'esercizio di proprie funzioni determinandone i criteri ed i termini. Tale delega va conferita di volta in volta per singoli atti ed i criteri, come pure i termini temporali e di valore dovranno essere predeterminati con l'indicazione di minimi e massimi.

 

Art. 12- Deliberazioni d'urgenza della Deputazione amministrativa.
In caso d'urgenza, la Deputazione delibera sulle materie di competenza del Consiglio stesso. Tali deliberazioni devono essere sottoposte alla ratifica del Consiglio nella sua riunione immediatamente successiva.

 

Art. 13 - Convocazione della Deputazione amministrativa.
La Deputazione Amministrativa viene convocata ad iniziativa del Presidente o, entro 20 (venti) giorni consecutivi quando un terzo (1/3) dei suoi componenti ne facciano richiesta con lettera raccomandata A.R. riportante gli argomenti da trattare.
Le riunioni della Deputazione avranno luogo nella sede consorziale od in altra località fissata dal Presidente.
La convocazione deve essere fatta con lettera raccomandata spedita ai deputati almeno quattro (4) giorni prima di quello fissato per la riunione. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.
In caso d'urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante telegramma spedito non meno di due (2) giorni prima della riunione.
Il Presidente ha facoltà di aggiungere altri argomenti all'ordine del giorno dandone comunicazione telegrafica o via fax ai Deputati almeno un (1) giorno prima della riunione.
In concomitante assenza del Presidente e di entrambi i Vicepresidenti la riunione della Deputazione Amministrativa non può né iniziare, né proseguire.
Gli atti relativi agli argomenti da trattare saranno depositati presso la Segreteria del Consorzio a disposizione dei Deputati, almeno un (1) giorno lavorativo prima della riunione. Per gli argomenti inseriti d'urgenza in ordine del giorno, gli atti saranno depositati almeno un'ora prima della riunione.


IL PRESIDENTE


Art. 14 - Il Presidente
Il Presidente ha la legale rappresentanza del Consorzio. In particolare:
a) firma i contratti, gli altri atti e la corrispondenza, con facoltà di delegare per determinate materie e per la corrispondenza stessa il Direttore e i Dirigenti del Consorzio;
b) firma i ruoli di contribuenza e le delegazioni sui contributi consortili;
c) convoca e presiede il Consiglio dei Delegati e la Deputazione Amministrativa, disponendo gli argomenti da trattare nelle rispettive riunioni;
d) sovraintende all'Amministrazione consorziale ed assicura l'osservanza delle Leggi, dei Regolamenti e dello Statuto, deliberando i provvedimenti di competenza;
e) cura l'esecuzione delle deliberazioni degli Organi consorziali;
f) sovraintende al personale;
g) promuove le azioni possessorie, i provvedimenti conservativi ed in genere tutti i ricorsi e le azioni aventi carattere d'urgenza sottoponendoli alla ratifica della Deputazione Amministrativa;
h) delibera e/o ordina e conseguentemente dispone i pagamenti e le riscossioni, gestendo altresì la parte corrente del bilancio di concerto con la Direzione dell'Ente, ponendo i propri atti deliberativi a cognizione della Deputazione Amministrativa;
i) presiede le gare per l'aggiudicazione di lavori e forniture. In caso di assenza o di impedimento del Presidente e/o dei Vicepresidenti le gare vengono presiedute dal Direttore o da altro sostituto, incaricato dal Presidente;
j) delibera, in caso d'urgenza, tale da non consentire la convocazione della Deputazione Amministrativa, sulle materie di competenza della stessa. Tali deliberazioni devono essere sottoposte alla ratifica della Deputazione Amministrativa nella riunione immediatamente successiva;
k) comunica alla Deputazione Amministrativa i provvedimenti adottati in esecuzione di deleghe ottenute.
l) introduce le variazioni all'elenco degli aventi diritto al voto a termini dell'art. 39, 9° comma;
m) denuncia le infrazioni alle norme di polizia idraulica e di bonifica;
n) espleta gli adempimenti di cui al successivo art. 45.

 

Art. 15 - I Vicepresidenti
I Vicepresidenti collaborano con il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni.
Il Vicepresidente vicario sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimento.


IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI


Art. 16 - Collegio dei Revisori dei Conti.
Il Collegio dei Revisori contabili è composto dal Presidente, da due (2) membri effettivi e da due (2) supplenti, scelti tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. Il Presidente, un (1) membro effettivo e uno (1) supplente sono nominati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Regionale all'Agricoltura; un (1) membro effettivo e uno (1) supplente sono nominati dal Consiglio dei Delegati (co. 1, art. 17 L.R. n. 28/2002).
La cancellazione o la sospensione del Revisore contabile dal ruolo dei revisori ufficiali dei conti è causa di decadenza dalla carica (co. 2, art. 17 L.R. n. 28/2002).
Non possono essere eletti Revisori i componenti del Consiglio dei Delegati, anche se cessati dalla carica, ed analogamente i dipendenti del Consorzio, anche se cessati dal servizio, nonché i loro parenti ed affini entro il quarto grado.
Il Collegio dei Revisori contabili, in particolare:
a) vigila sulla gestione del Consorzio;
b) accerta la corrispondenza del Bilancio e del Conto consuntivo con le risultanze dei libri e delle scritture contabili;
c) presenta al Consiglio dei Delegati una relazione sul Bilancio di Previsione, sul Conto Consuntivo e un parere sulle variazioni al bilancio;
d) esamina e vista almeno ogni 3 (tre) mesi il conto di cassa e effettua verifiche trimestrali al conto di cassa rilasciato dal Tesoriere.
Il Collegio assiste alle adunanze del Consiglio dei Delegati. Il Presidente del Collegio, ovvero un altro Revisore, dal primo di volta in volta delegato, assiste alle adunanze della Deputazione Amministrativa.
I Revisori contabili possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, dandone preventiva comunicazione al Presidente del Collegio o nel caso del Presidente ai componenti dello stesso.
In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo, l'Organo competente provvede alla sostituzione. I Revisori così eletti decadono insieme con quelli in carica all'atto della loro elezione.
I Revisori supplenti sostituiscono gli effettivi che cessano dalla carica, nelle more dell'emanazione del provvedimento di integrazione del Collegio.
Il Collegio decide a maggioranza e delle riunioni viene redatto apposito verbale sottoscritto da tutti i presenti. Qualora il Collegio accerti gravi irregolarità, dovrà chiedere per iscritto al Presidente del Consorzio l'immediata convocazione del Consiglio dei Delegati.
Ai Revisori effettivi viene corrisposto un compenso annuo forfetario fissato dal Consiglio dei Delegati.

DISPOSIZIONI COMUNI RELATIVE ALLE CARICHE


Art. 17- Durata e scadenza delle cariche.
I componenti degli Organi statutari del Consorzio durano in carica cinque (5) anni (co. 2, art. 12 L.R. n. 28/2002).
I componenti del Consiglio dei Delegati entrano in carica con la esecutività del provvedimento di proclamazione degli eletti disposto ai sensi dell'art. 49 previa accettazione della carica.
Il Presidente, i Vicepresidenti e gli altri componenti della Deputazione Amministrativa entrano in carica all'atto dell'accettazione di cui al citato art. 48 del presente Statuto.
Il Consigliere e gli Amministratori che subentrano nel corso del mandato permangono in carica fino a quando sarebbero rimasti i sostituti.
Le elezioni del Consiglio dei Delegati sono indette ordinariamente in occasione delle prime consultazioni elettorali successive alla scadenza del mandato del Consiglio uscente e comunque non oltre i dodici (12) mesi dalla scadenza medesima (co.5, art. 13 L.R. n. 28/2002).
Qualora le nuove cariche non siano state elette o non siano ancora intervenute le accettazioni e i provvedimenti di cui al citato art. 48, gli Organi cessati per scadenza del termine rimangono investiti della gestione del Consorzio.

 

Art. 18 - Dimissioni dalle cariche.
Le dimissioni dalle cariche di Presidente, Vice Presidente, componente della Deputazione Amministrativa e del Consiglio devono essere redatte per iscritto con firma autenticata da un notaio da un segretario comunale o suo delegato o dall'ufficiale rogante consortile e sono indirizzate al Consorzio con lettera R.A.R. o presentate personalmente al protocollo consortile. Esse devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio provvede alla elezione del Presidente entro e non oltre 60 giorni dalla presentazione delle dimissioni e nella prima seduta utile alla elezione del Vice Presidente e dei componenti della Deputazione Amministrativa in sostituzione dei dimissionari nonché alla surroga dei consiglieri. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'art. 7 - 4° comma.

 

Art. 19 - Decadenza, cessazione e revoca dalle cariche.
La decadenza dalle cariche si verifica quando, successivamente alla nomina, sopravvenga una causa di ineleggibilità e quando siano venuti meno i requisiti per la partecipazione all'Assemblea di cui al co. 1 dell'art. 5 che precede.
Il componente degli organismi consortili nei confronti del quale si è venuta a creare una causa di ineleggibilità è tenuto a dare immediata notizia al Consorzio.
In difetto si applicano le disposizioni previste dall'art. 24 - 2° comma del presente statuto.
I Consiglieri ed i componenti la Deputazione Amministrativa hanno il dovere di partecipare alle sedute dei rispettivi organismi salvo giustificato motivo. Decadono qualora non partecipino rispettivamente per tre (3) volte consecutive alle riunioni del Consiglio dei Delegati e per cinque (5) volte consecutive alle riunioni della Deputazione Amministrativa, nonché coloro i quali non ottemperino all'obbligo previsto dal successivo art. 23 sul conflitto di interessi.
La decadenza è pronunciata con effetto immediato dal Consiglio dei Delegati, previa comunicazione dei motivi all'interessato con lettera raccomandata a.r.
La cessazione della qualità di rappresentante di cui all'art. 6 ed al co. 5 dell'art. 37, del presente Statuto produce la perdita della carica di Delegato.

 

Art. 20 - Surrogazione nelle cariche.
Quando il Presidente cessi dalla carica per qualsiasi motivo, il Consiglio dei Delegati provvede alla sua sostituzione entro e non oltre il termine di 60 giorni .
Qualora la sostituzione riguardi i Vice Presidente od alcuno dei Deputati il Consiglio dei Delegati provvede alla loro sostituzione nella prima seduta utile.
In caso di cessazione dalla carica di componente del Consiglio dei Delegati per qualsiasi motivo, di un rappresentante comunale, il Presidente è tenuto a convocare entro 60 giorni consecutivi, con lettera raccomandata, l'adunanza dei Sindaci (o loro delegati) per la surroga.
Il componente del Consiglio dei Delegati eletto dall'Assemblea dei Consorziati che, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica è sostituito dal primo dei candidati non eletti delle medesima lista.
Quando il numero dei componenti del Consiglio dei Delegati si riduce a meno dei due terzi, si provvede allo scioglimento del Consiglio stesso e alla convocazione dell'Assemblea dei consorziati e dell'adunanza dei Sindaci per la elezione del nuovo Consiglio nei termini previsti dall'art. 17 comma 5.
Il Consiglio sciolto rimane in carica fino al rinnovo degli organi ai sensi dell'art. 17 ultimo comma.

 

Art. 21 - Indennità, gettone di presenza e rimborso spese a consiglieri e membri della Deputazione amministrativa.
Al Presidente del Consorzio ed ai Vicepresidenti viene corrisposta un'indennità di carica, nonché il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del suo ufficio nell'interesse dell'Ente.
Ai Consigliere ed ai Deputati consorziali viene corrisposto un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni, nonché il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del suo ufficio.
L'ammontare delle indennità di carica, e dei gettoni di presenza viene determinato dal Consiglio dei Delegati con apposita deliberazione.

DISPOSIZIONI COMUNI RELATIVE ALLE RIUNIONI


Art. 22 - Validità delle riunioni.
Le riunioni del Consiglio dei Delegati e della Deputazione Amministrativa sono valide con la presenza della maggioranza dei Delegati o dei Deputati in carica, tra cui il Presidente o il Vice Presidente vicario; le adunanze del Consiglio in seconda convocazione sono valide con la presenza di almeno un terzo (1/3) dei Delegati in carica.
Le riunioni del Consiglio e della Deputazione non sono pubbliche salva diversa determinazione dei rispettivi organi.

 

Art. 23 - Partecipazione del Direttore del Consorzio o di altre persone alle riunioni degli Organi consorziali.
Il Direttore del Consorzio partecipa alle riunioni del Consiglio dei Delegati e della Deputazione Amministrativa con voto consultivo; non vi partecipa qualora si discutano argomenti che lo riguardano. Può non partecipare qualora si discutano argomenti relativi ai componenti degli Organi consorziali o altri qualora i predetti organismi deliberano preventivamente la non partecipazione del Direttore.
Alle riunioni degli Organi consorziali possono essere chiamati ad assistere altri dipendenti del Consorzio od estranei per fornire chiarimenti od indicazioni su argomenti in discussione.

 

Art. 24- Conflitto di interessi tra consiglieri oDeputati e Consorzio.
Il Consigliere o Deputato che in merito all'oggetto di una determinata deliberazione ha, per conto proprio o di terzi, interesse in conflitto con quello del Consorzio deve darne notizia agli altri Consiglieri o Deputati ed astenersi dal partecipare alla deliberazione.
La violazione di tale obbligo comporta la decadenza da tutte le cariche consorziali, ferma restando la responsabilità per danni. In tal caso interviene anche l'annullamento della deliberazione qualora la maggioranza prescritta si sia raggiunta con il voto di chi doveva astenersi.

 

Art. 25 - Votazione nelle riunioni.
Le votazioni di regola sono palesi. Avvengono a scrutinio segreto qualora concernino persone oppure quando un terzo dei presenti ne faccia richiesta.
Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza dei voti dei presenti.
Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
Gli astenuti di cui al co. 1 dell'art. 24 del presente Statuto non vengono considerati né ai fini della determinazione del numero dei presenti, né ai fini del computo dei voti.

 

Art. 26 Verbale delle riunioni.
Per ogni riunione viene redatto un verbale il quale dovrà contenere la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza, la data di invio degli avvisi di convocazione, le generalità degli intervenuti, degli assenti giustificati e quelli ingiustificati, gli argomenti iscritti all'ordine del giorno ed un breve riassunto della discussione con il nome dei partecipanti, le dichiarazioni di coloro che hanno partecipato alla discussione (solo se ne hanno fatto espressa richiesta), le deliberazione adottate per ciascun argomento.
Le funzioni di segretario degli Organi, con compito di provvedere alla redazione dei verbali delle riunioni, sono assunte dal Direttore del Consorzio o da un dirigente incaricato dalla Deputazione Amministrativa. Ove ricorra il caso di cui al comma 1° dell'art. 23 del presente Statuto, le funzioni di segretario della riunione saranno assunte dal dirigente sostituto o dal più giovane dei Delegati presenti previa individuazione nel provvedimento adottato.
I verbali sono firmati dal Presidente, da colui che ha svolto le funzioni di segretario, nonché dagli eventuali scrutatori.

DISPOSIZIONI COMUNI RELATIVE AGLI ATTI


Art. 27- Controlli e vigilanza della Regione su gli atti consorziali.
La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia esercita sul Consorzio funzioni di controllo e vigilanza ai sensi della normativa regionale vigente.
Le funzioni di controllo sugli atti del Consorzio sono esercitate, ai sensi del co. 1 dell'art. 22 della L.R. n. 28/2002, dal Comitato Regionale di Controllo di cui alla L.R. 12.9.1991 n. 49 e successive modificazioni ed integrazioni, con provvedimenti definitivi.
Il controllo sugli atti amministrativi del Consorzio è limitato alla valutazione di legittimità.
Il Consorzio designa l'impiegato responsabile degli adempimenti relativi alla pubblicazione degli atti di cui sopra. In difetto di designazione, tale responsabilità fa capo a colui che svolge, anche temporaneamente, le funzioni di segretario dell'Ente; egli deve pure curare la messa a disposizione, di chi li chiede per la lettura, degli atti in pubblicazione.

 

Art. 28 Reclami e denunce contro le deliberazioni .
Coloro che hanno interesse possono presentare opposizione nei soli casi e modi previsti dalla legge o dal presente statuto e, in tutti i casi istanza di riesame verso le deliberazioni consortili depositando od inviando l'istanza stessa entro il periodo di pubblicazione, al Consorzio, fatto salvo il termine di cui al co. 5 dell'art. 32 che segue.
Il soggetto, di cui all'ultimo comma dell'art. 27, riceve le istanze di cui al 1° comma rilasciandone, qualora richiesto, contestuale ricevuta.
L'istanza di riesame non sospende l'esecutività della deliberazione, l'Organo competente ha, tuttavia, facoltà di disporre con provvedimento motivato la temporanea sospensione in attesa del definitivo esame.

 

Art. 29 Visione e copia delle deliberazioni.
Coloro che hanno interesse possono prendere visione del testo delle deliberazioni degli Organi consorziali e farsi rilasciare, previo pagamento delle relative spese, copia delle medesime, esclusi gli atti o documenti comunque richiamati nel testo delle deliberazioni stesse.
Il soggetto, di cui all'ultimo comma dell'art. 27 che precede, provvederà all'incombenza.
Il Consiglio dei Delegati adotterà in conformità alla legislazione vigente le misure regolamentari e/o organizzative necessarie a garantire l'applicazione di quanto disposto nel comma precedente ai sensi della normativa vigente. 

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Data ultima modifica: 11/06/2014 - 14:36

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