Scarica il regolamento per la distribuzione delle acque.
PREMESSE
Il Consorzio di Bonifica Ledra Tagliamento di Udine provvede, tra le molteplici attività istituzionali, alla distribuzione, nell’ambito del proprio comprensorio, dell’acqua a fini irrigui.
Questo avviene con il metodo a scorrimento superficiale su aree denominate “Comizi
irrigui” e con il metodo ad aspersione su aree denominate “Comprensori pluvirrigui”.
Il servizio irriguo è effettuato dal Consorzio attraverso un complesso sistema di
infrastrutture costituito da canali a cielo aperto, reti tubate, chiuse e manufatti in
genere, opere di regolazione, impianti di sollevamento.
Tale sistema viene alimentato dal Fiume Tagliamento attraverso la presa di
Ospedaletto e la derivazione della roggia di Carpacco, dal Fiume Ledra attraverso il
nodo idraulico di Andreuzza, dal Torrente Torre attraverso la presa di Zompitta,
nonché dalla falda freatica mediante attingimento da pozzi.
Il servizio irriguo è gestito dal Consorzio in modo da assicurare adeguati livelli di
sicurezza idraulica nelle proprie reti di distribuzione in relazione alle necessità
operative connesse alla realizzazione di interventi di manutenzione delle
infrastrutture straordinari e/o d’urgenza.
Le manovre inerenti la movimentazione di paratoie e l’attivazione di impianti di
competenza consorziale per la regolazione delle quote idrometriche e dei flussi
finalizzati a garantire idonee portate all’utenza sono effettuate esclusivamente dal
personale consortile, allo scopo specificatamente incaricato.
PRINCIPI GENERALI E OBIETTIVI
Il Consorzio di Bonifica Ledra Tagliamento nella gestione delle risorse idriche si
ispira ai principi del risparmio idrico e dell’utilizzo mirato delle risorse non rinnovabili,
oltre a quelli di equità e proporzionalità, solidarietà e mutualità.
Con la regolazione della distribuzione dell’acqua, il Consorzio intende perseguire i
seguenti obiettivi:
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soddisfare le esigenze irrigue dei consorziati in conformità ai principi generali
sopra sanciti;
razionalizzare la distribuzione della risorsa idrica, ottimizzando l’uso delle
diverse fonti di approvvigionamento (Fiume Tagliamento, Fiume Ledra,
Torrente Torre, prelievi da falda, riutilizzo di acque reflue);
ottimizzare la gestione della distribuzione irrigua al fine di contenere i costi
energetici, razionalizzare l’uso delle infrastrutture e accrescere l’efficienza del
personale impegnato nel servizio;
favorire l’adozione, anche da parte dei consorziati, di misure di conservazione
e di risparmio delle risorse idriche;
soddisfare le esigenze extra-irrigue quando le dotazioni sono disponibili e
compatibilmente con le esigenze di gestione della rete e con le disposizioni di
legge in materia di usi plurimi delle acque.
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AMBITO DI APPLICAZIONE E COMPETENZE
Il presente Regolamento disciplina la adduzione e la distribuzione dell’acqua nel
comprensorio consortile, nonché l’esercizio irriguo sui terreni inseriti al catasto
consortile.
E’ facoltà del Consorzio procedere all’irrigazione anche a favore di terreni non iscritti
nel catasto irriguo, senza pregiudicare il normale esercizio dell’attività irrigua.
Al Regolamento sono allegate le “Norme disciplinari e sanzioni” che hanno lo scopo
di rendere operativo il Regolamento stesso.
Le modifiche e le integrazioni al presente Regolamento irriguo verranno effettuate
con delibera del Consiglio dei Delegati, secondo quanto previsto dallo Statuto
Consortile.
IRRIGAZIONE A SCORRIMENTO
Art. 1
L’irrigazione dei terreni col sistema “a scorrimento superficiale” avviene su aree
denominate “Comizi irrigui”.
Questi sono dotati di una rete di distribuzione irrigua costituita da canali rivestiti in
calcestruzzo, canalette prefabbricate o canali in terra, a servizio di tutti i terreni ed
alimentata da acque provenienti o da canali principali, mediante idonee derivazioni
dotate di misuratore idrometrico, o da pozzi freatici.
La superficie media del Comizio è di 100 Ha.
Art. 2
L’irrigazione a scorrimento viene esercitata sui terreni inseriti nel catasto irriguo
consortile a partire dal 1° Giugno e cessa il 31 Agosto di ogni anno.
Sulla base dell’andamento meteorologico, Il Direttore del Consorzio d’intesa con il
Presidente potrà anticipare o posticipare le date sopra indicate, ovvero sospendere
la distribuzione irrigua, in relazione alle necessità conseguenti a significativi eventi
atmosferici dandone adeguata e tempestiva informazione agli utenti.
Art. 3
Il Consorzio, per esigenze di funzionalità ed economicità di gestione delle reti
distributrici e degli impianti di sollevamento, provvede alla compilazione degli orari di
irrigazione il cui turno è di 10 giorni.
In via sperimentale ed in base alle richieste dei consorziati del relativo comizio, sarà
possibile, previa verifica della fattibilità tecnica, articolare gli orari irrigui con
turnazioni diverse.
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Nello stabilire gli orari di distribuzione dell’acqua si tiene conto degli eventuali tempi
di percorrenza e di coda, che saranno detratti dai tempi di utenza degli interessati.
Art. 4
Il Consorzio provvederà alla definizione del “quadro orario” delle utenze, con
l’indicazione dei turni di adacquamento, che potrà essere consultato presso la sede
consortile.
La validità è di anni 6 con uno spostamento di orario di 6 ore ogni 2 anni.
Ogni 6 anni il “Quadro orario” viene rifatto tenendo conto delle volture catastali, dei
frazionamenti, nonché delle intromissioni ed estromissioni e passaggi di categoria.
Vengono prese in considerazione proposte che possono rendere l’orario di
irrigazione il più possibile aderente alle richieste dei consorziati, al fine soprattutto di
razionalizzare e migliorare il servizio irriguo.
L’esercizio irriguo è turnato 24 ore su 24.
Le eventuali richieste di variazione degli orari devono essere presentate entro l’anno
precedente alla scadenza dell’orario.
Art. 5
A ciascun consorziato viene consegnata una “Scheda orario” in cui sono indicati:
- nominativi della ditta consorziata e relativo indirizzo
- denominazione del Comizio
- comune, foglio e mappale di ogni singolo appezzamento
- superficie del terreno
- durata dell’orario
- indicazione della giornata, dell’ora e minuto di inizio del turno irriguo
- indicazione della giornata, dell’ora e minuto di fine del turno irriguo.
I turni devono essere assolutamente rispettati.
La scheda orario potrà essere ristampata a richiesta del consorziato che l’avesse
smarrita. La ristampa è a titolo oneroso in base a quanto verrà stabilito dalla
Deputazione Amministrativa.
Art. 6
La consegna della dotazione irrigua ad ogni proprietà avverrà in uno o più punti detti
“bocche di consegna” o “manufatti di distribuzione”.
I consorziati dovranno assicurare che la distribuzione dell’acqua sugli appezzamenti
da irrigare venga sorvegliata e regolata, per tutto il tempo della somministrazione, da
loro stessi o da personale idoneo da essi incaricato.
Il giorno in cui inizia l’irrigazione, i consorziati saranno tenuti a provvedere che le
paratoie, in perfetta manutenzione e tenuta, siano collocate nei blocchetti di loro
spettanza.
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Art. 7
L’inizio dell’irrigazione sul fondo del consorziato attraverso l’apertura della bocca di
consegna deve essere quello riportato nell’orario.
Al termine del proprio orario ogni consorziato deve provvedere a chiudere la bocca
della propria derivazione.
Ogni consorziato, nell’ambito del proprio comizio irriguo, avrà il diritto/dovere,
durante il proprio orario, di vigilare affinché non avvengano fughe o sottrazioni
d’acqua.
Dovranno essere segnalate con tempestività al personale di campagna disfunzioni
dell’esercizio irriguo.
Durante il proprio turno d’irrigazione, il consorziato è responsabile del regolare
deflusso dell’acqua nei propri terreni.
Il consorziato risponderà, per quanto sopra, di eventuali danni provocati a immobili,
cose ed a terzi in genere, rimanendo il Consorzio sollevato da ogni responsabilità al
riguardo.
Art. 8
E’ fatto divieto ostacolare in qualsiasi modo il libero deflusso dell’acqua nei canali
consorziali o farla tracimare dagli argini.
In caso di inosservanza del divieto di cui al precedente comma il soggetto
inadempiente sarà responsabile dei danni conseguenti.
Art. 9
Il consorziato ha l’obbligo di segnalare immediatamente al personale responsabile
del Consorzio qualsiasi danneggiamento, manomissione, disfunzione, riscontrati nei
manufatti e qualsiasi elemento che possa recare eventuali danni.
Art. 10
Il consorziato dovrà prelevare l’acqua solo ed esclusivamente durante l’orario a lui
assegnato.
Qualora non usufruisse dell’acqua durante il proprio turno irriguo non potrà farne uso
diverso o cederla a terzi, in quanto l’acqua non utilizzata sarà gestita unicamente dal
personale di campagna che dovrà essere avvisato tempestivamente (almeno 48 ore
prima).
Qualsiasi violazione al presente articolo comporta una diretta responsabilità del
consorziato inadempiente, il quale risponderà sia dei danni diretti che indiretti
conseguenti, rimanendo il Consorzio pienamente sollevato da ogni responsabilità in
merito a danni ad immobili, cose ed a terzi.
Art. 11
Il consorziato che non utilizza l’acqua durante il proprio turno sul fondo riportato
nell’orario, non avrà diritto all’irrigazione su tale fondo prima del turno successivo.
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In nessun caso, comunque, il consorziato potrà distribuire l’acqua su terreni diversi
da quello riportato nella scheda orario.
Art. 12
Al fine di un più razionale ed economico uso dell’acqua, in presenza di piovosità
consistenti il Direttore del Consorzio, di intesa con il Presidente, potrà disporre la
sospensione dell’irrigazione, in particolare nei comizi serviti da impianti di
sollevamento.
Art. 13
Nel caso di interruzione nella distribuzione dell’acqua dovuta a qualsiasi causa, le
mancate irrigazioni verranno, per quanto possibile, compensate mediante orario
provvisorio redatto in modo che tale perdita sia ripartita il più equamente possibile fra
i consorziati interessati.
Per detta interruzione i consorziati non avranno in nessun caso diritto ad indennizzi.
Art. 14
Il Consorzio si riserva, qualora si verifichino restrizioni della disponibilità idrica
determinate da qualsiasi causa, di modificare i turni di irrigazione.
In tali casi il consorziato dovrà sottostare alle disposizioni relative che gli saranno
comunicate con carattere d’urgenza.
In questi casi il Consorzio adotterà delle opportune misure per la gestione della crisi
idrica intraprendendo tutte le azioni necessarie per far fronte all’emergenza.
Se necessario si provvederà alla riduzione delle quantità di acqua o alla sospensione
dell’erogazione.
Verranno individuate prioritariamente le colture per le quali si prefigurino condizioni di
maggiore sofferenza idrica.
In tali casi i consorziati non potranno pretendere indennizzi o risarcimenti di sorta.
I provvedimenti di cui ai precendenti commi sono assunti dal Direttore del Consorzio,
di intesa con il Presidente.
Art. 15
E’ facoltà di ogni consorziato chiedere al personale di campagna modifiche all’orario
irriguo trasferendo l’irrigazione dello stesso periodo da un fondo ad altro fondo
limitrofo, sempre però nell’ambito dei terreni iscritti nel catasto irriguo.
Le richieste potranno essere accolte purché siano tecnicamente attuabili e non
pregiudichino i diritti di altri consorziati.
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Art. 16
Tutti i consorziati sono tenuti a consentire l’accesso ai propri fondi ai dipendenti del
Consorzio e persone dallo stesso autorizzate, ai loro mezzi meccanici, ogni qualvolta
ciò sia ritenuto necessario per manutenzioni, riparazioni alle opere, impianti e
manufatti idraulici, accertamenti o ispezioni tecniche in genere.
Art. 17
E’ facoltà del Consorzio concedere acqua suppletiva (oltre alla dotazione normale) e
straordinaria (per i terreni non iscritti al catasto irriguo), nel limite consentito dalla
disponibilità delle risorse.
L’autorizzazione all’irrigazione suppletiva o straordinaria sarà accordata, qualora sia
tecnicamente possibile, compatibilmente con la gestione delle infrastrutture e il
richiedente non si trovi in una situazione di morosità con il Consorzio.
I prelievi di acqua potranno essere revocati in qualsiasi momento. Il personale del
Consorzio avvertirà tempestivamente il consorziato per la sospensione del prelievo
d’acqua. Il consorziato/utente dovrà essere reperibile in ogni momento mediante
telefono fisso o cellulare. Il tempo per ottemperare alla richiesta di revoca sarà di 20
minuti.
Art. 18
Le domande di intromissioni ed estromissioni, ed in genere tutte le domande che
comportino modifiche al piano di erogazione normale, dovranno pervenire agli uffici
consortili entro il 30 settembre di ogni anno.
Le domande per la richiesta di acqua straordinaria e/o relativo orario dovranno
pervenire agli uffici consortili entro il 31 marzo di ogni anno.
IRRIGAZIONE PER ASPERSIONE
Art. 19
L’irrigazione dei terreni col sistema “ad aspersione” avviene su aree denominate
“Comprensori pluvirrigui”.
Questi sono dotati di una rete di distribuzione costituita da condotte tubate in
pressione e pozzetti di derivazione al servizio dei fondi.
Elementi caratteristici di ogni comprensorio pluvirriguo sono:
- superficie complessiva
- fonte di approvvigionamento idrico (condotta a gravità, a rilancio, impianto di
sollevamento, impianto di pompaggio)
- grandezze di impianto (portata e prevalenza) e dimensioni della rete irrigua,
entrambe connesse alla dotazione specifica unitaria (espressa in l/s per ettaro)
- ruota irrigua (decadale o settimanale)
- durata della turnazione
- settore irriguo, il cui numero e superficie sono determinati dal turno, dalla ruota
irrigua e dalla dotazione specifica unitaria.
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Art. 20
L’irrigazione a pioggia, viene fatta sui terreni e nei tempi previsti dall’art. 2 del
presente regolamento.
Art. 21
A tutti i settori irrigui in cui è suddiviso ogni comprensorio pluvirriguo è attribuito un
“modulo irriguo” corrispondente alla portata d’acqua derivabile dai pozzetti irrigui, con
attrezzature proprie o consortili, alla pressione di impianto.
La portata complessiva di impianto è determinata, considerato che all’interno di ogni
settore l’esercizio irriguo è turnato 24 ore su 24, come prodotto del modulo irriguo per
il numero di settori.
La superficie irrigata per ogni turno, in ciascun settore, è quella sottesa dal modulo
irriguo di impianto.
Ogni consorziato con le proprie attrezzature deve rispettare gli elementi caratteristici
del modulo irriguo (portata e prevalenza) di ciascuno comprensorio pluvirriguo.
E’ fatto divieto di impiegare attrezzature proprie in cui il prelievo degli irrigatori non
soddisfi le condizioni di portata e prevalenza imposte.
Ogni impianto aziendale dovrà essere preventivamente autorizzato dall’ Ufficio
Consortile.
Art. 22
L’acqua in pressione viene consegnata al consorziato tramite gli idranti di consegna i
quali possono anche non ricadere sul fondo interessato all’irrigazione ma a confine o
sul fondo limitrofo.
In tali casi i consorziati hanno l’obbligo di consentire il passaggio a terzi sui propri
fondi ai fini dell’esercizio irriguo e la eventuale posa di attrezzature irrigue per
l’allacciamento all’idrante di consegna.
Il consorziato deve posizionare tali attrezzature in modo da non arrecare danno alle
lavorazioni e ai raccolti delle proprietà attraversate.
Art. 23
Il Consorzio, per esigenze di funzionalità ed economicità di gestione delle reti
distributrici e degli impianti di sollevamento, provvede alla compilazione degli orari di
irrigazione il cui turno è specifico per ogni comprensorio pluvirriguo.
In base alle richieste dei consorziati sarà possibile, previa verifica della fattibilità
tecnica, articolare gli orari irrigui con turnazioni diverse.
In ogni caso per culture specializzate e/o per esigenze particolari è possibile
articolare l’orario già assegnato secondo modalità diverse e tali da soddisfare, nei
limiti della fattibilità tecnica, la richiesta del consorziato.
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Art. 24
Ad ogni consorziato viene consegnata la scheda personale in cui sono indicati i turni
e gli orari di competenza e tutte le informazioni relative al comprensorio pluvirriguo
già indicate all’art. 5 del presente regolamento.
Art. 25
I consorziati dovranno assicurare che la distribuzione dell’acqua sugli appezzamenti
da irrigare venga sorvegliata e regolata, per tutto il tempo della somministrazione, da
loro stessi o da personale idoneo da essi incaricato.
Il giorno in cui ha inizio l’irrigazione i consorziati sono tenuti a verificare la chiusura
delle proprie attrezzature di impianto.
Il consorziato, inoltre, deve assicurare l’assenza di dispersioni d’acqua dalle proprie
attrezzature ed il prelievo della quantità d’acqua corrispondente al modulo irriguo di
competenza.
Art. 26
E’ fatto divieto modificare in qualsiasi modo il deflusso dell’acqua nelle tubazioni
consorziali.
Pertanto non possono essere esercitate manovre sugli organi di sezionamento delle
tubazioni principali della rete.
E’ fatto divieto manomettere in qualunque modo la funzionalità della rete del
comprensorio pluvirriguo intervenendo sugli organi di intercettazione, derivazione,
scarico.
Tali operazioni devono essere effettuate esclusivamente da personale consortile allo
scopo specificatamente incaricato.
Il consorziato ha l’obbligo di segnalare immediatamente al personale responsabile
del Consorzio qualsiasi danneggiamento, manomissione, disfunzione, riscontrati nei
manufatti e qualsiasi elemento che possa recare eventuali danni.
Art. 27
Al di fuori del periodo della stagione irrigua, da 1° Giugno al 31 Agosto, possono
essere soddisfatte richieste specifiche di utilizzo dell’acqua irrigua per pratiche
connesse alle attività colturali.
Tali richieste dovranno pervenire al Consorzio con tempestività al fine di verificare la
possibilità di soddisfare le richieste stesse compatibilmente con le esigenze di
impianto e con la disponibilità idrica.
Nel caso in cui tali richieste abbiano carattere occasionale i relativi costi di esercizio
verranno valutati ed addebitati secondo quanto verrà stabilito con delibera della
Deputazione Amministrativa.
Nel caso in cui tali richieste vengano esercitate da consorziati dotati di impianti già
interessati da approvvigionamenti idrici indipendenti e già autorizzati, le relative
modalità e costi di esercizio saranno oggetto di convenzione che verrà approvata con
delibera della Deputazione Amministrativa.
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Art. 28
Per quanto riguarda i terreni irrigati ad aspersione valgono integralmente gli
articoli 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 del presente regolamento.
NORME DISCIPLINARI E SANZIONI
Art. 29
Per tutti i canali, condotti, manufatti ed ogni altra opera consorziale, esistenti
su aree di pertinenza consorziale o su opere gravate soltanto da servitù
d’acquedotto, è vietato qualunque fatto od opera, attività od uso che possa alterare lo
stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza dell’uso a cui sono
destinati i condotti, gli argini, le ripe, le scarpate o banchine e le loro accessioni,
nonché i manufatti ed ogni opera relativa.
Trovano applicazione le disposizioni di cui al Titolo VI del R.D. 08 maggio
1904 n. 368.
Art. 30
Nei canali consorziali è espressamente vietato:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
nuotare o bagnarsi;
derivare acqua con qualsiasi mezzo, se non autorizzati;
gettare materiali o rifiuti liquidi o solidi di qualsiasi genere;
depositare od asportare materiali;
alterare con qualsiasi mezzo il livello dell’acqua;
manomettere le paratoie, i meccanismi e tutte le altre opere di
regolazione;
g) chiudere od ostacolare con siepi, cancelli od in altro modo il libero
passaggio al personale consorziale o persone espressamente delegate,
lungo le banchine dei canali e lungo i condotti consorziali;
h) scaricare acque di qualsiasi natura nei canali consorziali, se non
autorizzati.
Art. 31
I responsabili di danneggiamento delle opere consorziali in genere sono
obbligati al risarcimento delle spese di riparazioni e degli eventuali danni derivanti a
terzi.
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Art. 32
I consorziati sono ritenuti responsabili della buona conservazione degli
idranti e dei relativi pozzetti, delle bocche di consegna e di tutti gli altri accessori o
manufatti ubicati nel proprio fondo.
Eventuali danni dovuti, in particolare ad urti di macchine operatrici agricole,
saranno direttamente addebitati al consorziato interessato al fondo.
Art. 33
Eventuali canali privati o condotte interrate private dovranno essere
mantenute ed espurgate dai consorziati/utente interessati.
Art. 34
E’ vietato prelevare l’acqua da canali o condotte consortili qualora non si
abbia titolo per irrigare e comunque senza il preventivo provvedimento autorizzatorio
da parte dell’Amministrazione consortile..
Coloro ai quali viene consentito l’attingimento dell’acqua da canali o
condotte consortili sono obbligati ad osservare le norme dello statuto, le disposizioni
contenute nel presente regolamento, nonché gli specifici provvedimenti assunti
dall’Amministrazione consortile, fermi rimanendo gli obblighi di legge.
Art. 35
Ferme restando le vigenti norme di legge in materia, il Consorzio si riserva di
non concedere l’acqua di irrigazione, in via di fatto e senza necessità di adottare
specifici atti formali in caso di canali e/o terreni non convenientemente preparati o
privi di reti di distribuzione ovvero per qualsiasi altra ragione che possa essere
causa di eccessivi consumi di acqua .
Art. 35 bis
Il Consorzio, nel caso in cui l’utente risulti moroso nel pagamento dei
contributi per almeno due annualità o comunque per un importo superiore a € 500,00
(cinquecento euro) provvederà ad inviare all’utente o ai suoi eredi ed aventi causa
mediante lettera raccomandata A/R, una formale richiesta di pagamento delle
somme dovute, assegnando un termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della
richiesta stessa o dalla compiuta giacenza.
Decorso tale termine il Consorzio, senza ulteriore avviso, provvederà alla
sospensione della distribuzione dell’acqua.
Durante il periodo di sospensione di cui al comma precedente, l’utente
resterà comunque obbligato al pagamento delle annualità senza alcuna diminuzione
del canone derivante dalla sospensione del servizio.
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Le spese per la sospensione e la riattivazione della distribuzione dell’acqua
sono ad esclusivo carico dell’utente.
L’atto di sospensione avrà efficacia anche nei confronti degli eredi ed aventi
causa dell’utente e opererà nei confronti di qualsiasi soggetto comunque legittimato
alla coltivazione dei fondi.
La Deputazione Amministrativa con proprio provvedimento potrà istituire
specifiche procedure di natura tecnica relative alla sospensione della distribuzione
d’acqua e per l’attività di recupero dei crediti consortili.
Art. 36
Gli attingimenti mediante appostamenti mobili, siano essi sifoni, pompe o
altri sistemi potranno avvenire solo se preventivamente autorizzati dal personale
competente; i prelievi d’acqua dovranno essere effettuati senza arrecare danno alle
arginature e ai manufatti consorziali e posizionati in modo tale da consentire
l’accesso ai manufatti e gli argini dei canali.
Art. 37
E’ proibito qualunque intervento che possa alterare i caratteri di efficienza e
funzionalità dei manufatti consorziali, insistenti su aree di proprietà del Consorzio o
soltanto asservite ai medesimi e delle relative apparecchiature. Resta perciò
espressamente vietata:
- l’esecuzione di lavori che danneggino le infrastrutture consortili e/o di opere e
azioni che comportino un impedimento al flusso delle acque e/o un
innalzamento delle quote idrometriche;
- la collocazione di piante che in qualsiasi modo possono recar danno agli
impianti;
- la manovra o la manomissione di qualunque meccanismo di regolazione delle
acque consorziali;
- il mancato rispetto, comunque, delle norme sanitarie ed idrauliche in
proposito.
Qualsiasi danno che venisse arrecato ai manufatti ed impianti della rete per
fatto o colpa o dolo dei consorziati o di terzi sarà perseguito a norma delle vigenti
leggi.
Il consorziato ha l’obbligo di segnalare immediatamente al personale
responsabile del Consorzio qualsiasi danneggiamento, manomissione, disfunzione,
riscontrati nei manufatti, negli impianti e nella rete e qualsiasi elemento che possa
recare nocumento alla migliore ufficiosità della rete medesima.
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Art. 38
Il consorziato nonché l’utente è tenuto:
a) ad eseguire le disposizioni impartite dal Consorzio per la sistemazione ed
adattamento dei canali e terreni irrigui, in caso di recidiva o di persistente
rifiuto, il Consorzio potrà far eseguire d’ufficio le opere necessarie, ponendo le
spese a ruolo, a carico del trasgressore;
b) ad osservare le disposizioni dell’Amministrazione relative alla condotta,
distribuzione, diramazione e raccolta delle acque con divieto di impedirne o
ritardarne l’esecuzione conseguente;
c) a non alterare in qualsiasi modo, per qualsiasi motivo o titolo, gli edifici, gli
alvei, le sponde dei canali principali, secondari, e di scarico ed in genere ogni
altra opera afferente direttamente o indirettamente l’irrigazione, lo scolo e a
non manomettere le paratoie di regolazione ;
d) a non sottrarre o derivare, a profitto proprio o di altri, acque vive o di scarico
defluenti lungo i canali consorziali o le canalette adacquatrici private;
e) a non operare o a non favorire in qualsiasi modo la dispersione o la
deviazione d’acqua a danno del Consorzio o degli utenti;
f) a non violare in qualunque modo le disposizioni del presente Regolamento.
In ogni caso, qualsiasi atto doloso o colposo commesso dal consorziato o
dall’utente che cagioni danno al Consorzio stesso od a terzi, avrà come
conseguenza il risarcimento del danno arrecato.
Tale norma si applica anche in caso di sottrazione od emungimento d’acqua.
In caso di azione penale, il Consorzio potrà costituirsi parte civile, qualora
non sia stato risarcito dai danni.
Art. 39
Nei comprensori irrigati è fatto divieto assoluto:
- di utilizzare l’acqua fuori dell’orario di propria competenza, salvo espressa
autorizzazione;
- di impiegare irrigatori, che per caratteristiche di portata o numero, eroghino
una portata superiore a quella di competenza;
- di alterare il boccaglio degli irrigatori per aumentare la portata di erogazione;
- di rilancio d’acqua con apparecchiature semoventi aventi portata superiore a
quella di competenza;
- di utilizzare comunque l’acqua a scorrimento nei comprensori irrigati per
espersione;
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- di utilizzare l’acqua per scopi diversi da quello irriguo, salvo espressa
autorizzazione;
- di utilizzare ali piovane fuori dall’ambito territoriale del comprensorio di
competenza;
- di negare il passaggio dell’ala piovana e dei relativi operatori attraverso il
proprio fondo, a favore di utenti che non abbiano idranti di presa nel loro fondo
o quando questi siano eccessivamente lontani rispetto al terreno da servire;
- di impiegare il materiale mobile di proprietà del Consorzio senza l’osservanza
delle comuni regole di ordinaria diligenza atte ad una buona conservazione
del materiale stesso;
- di arare le strade di riordino fondiario compromettendo l’esercizio irriguo.
Gli atti e i fatti vietati sono considerati atti e fatti che turbano la disciplina,
l’ordine ed i diritti degli altri consorziati, e sotto questo profilo i responsabili sono
passibili del pagamento di un rimborso spese che per la parte relativa agli oneri di
vigilanza ed accertamento viene determinato dalla Deputazione Amministrativa con
apposito provvedimento.
Ogni consorziato/utente è responsabile delle infrazioni commesse nel suo
fondo, e/o a favore del fondo stesso, anche se queste infrazioni vengono commesse
dai suoi famigliari o da terzi comunque da lui dipendenti o aventi con lui rapporti
inerenti al fondo.
Le violazioni ai divieti sopra indicati, qualora accertate da agenti consorziali
attraverso la redazione di un apposito verbale, costituiscono infrazione
amministrativa da inviare all’Autorità competente.
Si provvederà quindi ad applicare la sanzione amministrativa pecuniaria che
verrà riscossa dal Consorzio.
Qualora le violazioni configurino illeciti penali, il Consorzio di bonifica
provvederà a farne denuncia all’Autorità Giudiziaria
Art. 40
Il consorziato e comunque l’utente sarà responsabile di ogni danno arrecato
al Consorzio, o ai consorziati o a terzi, per la mancata osservanza del presente
regolamento, o comunque delle disposizioni impartite dagli uffici del Consorzio.
Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si richiamano le
disposizioni del Codice Civile, quelle del Regio Decreto 8 maggio 1904 n° 368, quelle
del R.D. 25 luglio 1904 n° 523, quelle sulla bonifica integrale di cui al Regio Decreto
13.02.1933 n° 215, la legge 24 novembre 1981 n. 689 e successive modifiche ed
integrazioni, nonché tutte le altre disposizioni, leggi e regolamenti in quanto
applicabili.
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