ASSOCIAZIONE DEI CONSORZI DI BONIFICA DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

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Statuto

LO STATUTO CONSORTILE

Lo Statuto Consortile attualmente in vigore è stato adottato con delibera del Consiglio dei Delegati n° 4/c/03 del 15.05.2003 ed approvato, ai sensi della L.R. 28/2002, con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 276/Pres. del 5 Agosto 2003.

 

Capo I - Natura giuridica, sede, finalità e funzioni, comprensorio
Capo II - Organi del Consorzio
Capo III - Disposizioni comuni
Capo IV - Bilancio, catasto, contribuenza
Capo V - Regolamento elettorale
Capo VI - Varie
Capo VII - Regolamenti

 

NATURA GIURIDICA - SEDE - FINALITA' E FUNZIONI - COMPRENSORIO

Art. 1 Natura giuridica e sede del Consorzio
Il Consorzio di Bonifica Ledra Tagliamento, costituito a seguito della fusione del Consorzio di bonifica Alto Friuli, del Consorzio di Bonifica Medio Friuli e del Consorzio Ledra Tagliamento con D.P.G.R. 20 Aprile 1995 n. 0124/Pres. è retto dal presente Statuto.
Il Consorzio, dotato di personalità giuridica pubblica ai sensi dell'art. 59 del R.D. 13/2/1933 n. 215 e dell'art. 862 del C.C., è Ente pubblico economico non commerciale ai sensi del comma 1 dell'art. 3 della L.R. 29/10/2002 n. 28 ed ha sede in Udine.

 

Art. 2 Finalità e funzioni
Ai fini della tutela e dello sviluppo del comprensorio consorziale, il Consorzio espleta le funzioni ed i compiti che gli sono attribuiti dalla Legge e dalla Pubblica Amministrazione, ovvero che siano comunque necessari al conseguimento dei propri fini istituzionali.
Per gli scopi di cui al 1° comma l'attività di bonifica e irrigazione si configura quale strumento indispensabile alla difesa e conservazione del suolo, alla tutela delle risorse idriche, alla regolazione delle acque, alla salvaguardia dell'ambiente, del territorio agricolo e del paesaggio rurale, nonché alla tutela e valorizzazione delle produzioni agricole e dei territori agricoli.
Tale attività è svolta secondo le previsioni del Piano comprensoriale di bonifica e di tutela del territorio (comprensorio) di cui all'art. 5 della L.R. n. 28/2002 .
Nelle more dell'approvazione del piano di bonifica e di tutela del territorio l'esecuzione di opere pubbliche di irrigazione, di bonifica e idrauliche può essere disposta dall'Amministrazione regionale con specifici provvedimenti di finanziamento.
Al Consorzio competono la manutenzione e l'esercizio delle opere pubbliche di bonifica, di irrigazione e idrauliche realizzate in delegazione amministrativa intersoggettiva, a partire dalla consegna delle medesime, che si intende effettuata dalla data di emanazione del decreto di liquidazione finale (art. 8 L.R. n. 28/2002).
Il Consorzio è anche strumento di partecipazione dei consorziati all'azione programmatoria regionale in materia di bonifica e di irrigazione, da realizzarsi tenendo conto degli indirizzi comunitari, degli indirizzi generali della programmazione economica nazionale e del piano regionale di sviluppo, nel rispetto della L.R. n. 28/2002 e delle norme di cui al R.D. 13/2/1933 n. 215 e successive modificazioni ed integrazioni (co. 2, art. 1 L.R. n. 28/2002).
Al Consorzio può essere affidata da Enti pubblici, anche al di fuori del territorio di sua competenza, l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica, di irrigazione e idrauliche (co. 3, art. 1 della L.R. n. 28/2002). Il Consorzio, ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 28/2002, può essere delegato alla progettazione, esecuzione, esercizio, vigilanza e manutenzione di:
a) opere di difesa dalle acque e di sistemazione idraulica, nel rispetto della normativa in materia di difesa del suolo;
b) opere di approvvigionamento, accumulo, adduzione, ammodernamento e potenziamento delle reti irrigue, nonché di conservazione, tutela dall'inquinamento e regolazione delle risorse idriche, finalizzate all'irrigazione, anche ai sensi della Legge 5/1/1994 n. 36, e successive modificazioni ed integrazioni;
c) opere di ricomposizione fondiaria per favorire la riduzione dei fenomeni di polverizzazione e di frammentazione delle proprietà, comprese quelle di sistemazione agraria, irrigue e di viabilità connesse;
d) opere di tutela e di recupero naturalistico-ambientale del territorio ed interventi di conservazione e ricostituzione vegetale;
e) opere di miglioramento fondiario;
f) impianti e prove di sperimentazione ai fini della bonifica, irrigazione e fitodepurazione;
g) reti di monitoraggio funzionali alla prevenzione del rischio idrologico compatibili con i sistemi informatici regionali;
h) strade interpoderali e vicinali;
i) impianti di produzione di energia elettrica;
j) opere intese a tutelare la qualità delle acque irrigue;
k) opere destinate al riutilizzo delle acque reflue in funzione irrigua;
l) interventi di somma urgenza per prevenire e fronteggiare le conseguenze di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche.
Le modalità di esecuzione degli interventi di migliorie delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione svolte dal Consorzio sono comprese tra quelle previste dall'art. 23 della L.R. 31/5/2002 n. 14.
Il Consorzio può altresì:
a) assumere, in nome e per conto dei proprietari interessati, l'esecuzione e la manutenzione delle opere di bonifica obbligatorie di competenza privata e di tutte le altre opere di interesse particolare di un solo fondo o comuni a più fondi, necessarie per dare scolo alle acque, per completare la funzionalità delle opere irrigue e comunque per non recare pregiudizio allo scopo per il quale sono state eseguite e mantenute le opere pubbliche di bonifica (Legge 12/12/1942 n. 183);
b) favorire la realizzazione di iniziative volte alla difesa delle produzioni, la promozione di organismi associativi, nonché curare l'assistenza dei consorziati in ordine agli aspetti idraulici ed irrigui della superficie aziendale;
c) provvedere, in concorso con gli Enti competenti, alla tutela dell'inquinamento delle acque;
d) assumere su incarico regionale eventuali iniziative in materia di usi civici;
e) affidare in convenzione ad imprese agricole, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 18/5/2001 n. 228, la manutenzione di opere pubbliche;
f) assumere, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta degli Assessori regionali all'Agricoltura e all'Ambiente, le funzioni già proprie di Consorzi idraulici di terza categoria soppressi ai sensi della Legge 16/12/1993 n. 520;
g) realizzare e gestire la viabilità rurale anche in concorso con le altre Amministrazioni pubbliche.
h) provvedere alla provvista d'acqua da destinare sia agli usi pubblici sia ad altre utilizzazioni, in particolare nei settori agricolo ed industriale, di interesse delle Comunità locali;
i) assumere incarichi di progettazione, direzione lavori e realizzazione di opere attinenti ai compiti istituzionali, nonché la gestione dei servizi, anche aventi valenza economica ed imprenditoriale che possono venire attribuiti da Enti pubblici o privati.
L'esecuzione delle opere e degli interventi di cui sopra è affidata al Consorzio dalla Regione in delegazione amministrativa intersoggettiva.
Le opere realizzate dal Consorzio in delegazione amministrativa intersoggettiva per conto dell'Amministrazione regionale e le aree espropriate per la realizzazione delle opere medesime sono gestite dal Consorzio, al quale competono la manutenzione ordinaria e straordinaria, i servizi di vigilanza, gli adempimenti connessi con il rispetto delle norme interne di sicurezza, nonché gli eventuali proventi derivanti dall'utilizzo delle opere stesse.
Tali disposizioni si applicano anche alle opere già realizzate dal Consorzio in regime di concessione o di delegazione amministrativa intersoggettiva (co. 4 e 5, art. 2 L.R. n. 28/2002).
Ai sensi dell'art. 45 della L.R. 3/7/2002 n. 16 il Consorzio concorre ad assicurare la difesa del suolo. A tal fine, l'Amministrazione regionale si avvale prioritariamente del Consorzio per attuare nel territorio di competenza dello stesso le seguenti attività:
a) progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di difesa e relative pertinenze classificate e non, ai sensi del testo unico di cui al R.D. n. 523/1904;
b) esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle opere di cui alla lettera a);
c) servizi di piena e pronto intervento idraulico sui corsi d'acqua del comprensorio, individuati dalla Direzione Regionale dell'Ambiente.
A richiesta delle Amministrazioni comunali, il Consorzio può eseguire, con le stesse procedure e modalità, gli interventi previsti dall'art. 43 della medesima Legge.

 

Art. 3 Patrimonio
Il patrimonio dell'Ente è costituito dal capitale netto derivante dalla fusione degli Enti di cui all'art. 1 1° comma del presente Statuto.
Qualora uno o più Enti consorziati cessassero, per qualsiasi motivo, di far parte del Consorzio, restando ancora in vita il Consorzio e le sue finalità, non si darà luogo ad alcuna parziale liquidazione del patrimonio a favore di tali Enti.
In caso di scioglimento del Consorzio, per qualsiasi causa, il patrimonio stesso e gli eventuali ulteriori accrescimenti, verranno devoluti all'Ente operante nel territorio regionale che perseguirà analoghi scopi.

 

Art. 4 Estensione del Comprensorio, perimetro
Il comprensorio del Consorzio ha una superficie territoriale di ha. 121.750 che ricade interamente nella Provincia di Udine e precisamente nei

 

Comune
Sup. ha
Aiello del Friuli
281
Artegna
866
Bagnaria Arsa
66
Basiliano
4296
Bertiolo
823
Bicinicco
1588
Buia
2557
Buttrio
1781
Campoformido
2199
Campolongo al Torre
25
Cassacco
1164
Castions di Strada
362
Chiopris-Viscone
904
Cividale del Friuli
2079
Codroipo
3846
Colloredo di M.Albano
2161
Corno di Rosazzo
1248
Coseano
2393
Dignano
2747
Faedis
684
Fagagna
3701
Flaibano
1719
Gemona del Friuli
1772
Gonars
453
Lestizza
3421
Magnano in Riviera
647
Majano
2812
Manzano
3068
Martignacco
2672
Mereto di Tomba
2727
Moimacco
1180
Mortegliano
3002
Moruzzo
1780
Nimis
136
Osoppo
2180
Pagnacco
1488
Palmanova
1299
Pasian di Prato
1529
Pavia di Udine
3464
Povoletto
2701
Pozzuolo del Friuli
3424
Pradamano
1614
Premariacco
3965
Ragogna
2244
Reana del Roiale
2026
Remanzacco
3062
Rive d'Arcano
2240
San Daniele del Friuli
3471
San Giovanni al Natisone
2392
San Vito al Torre
1179
San Vito di Fagagna
852
Santa Maria la Longa
1946
Sedegliano
5064
Talmasssons
284
Tapogliano
421
Tarcento
1083
Tavagnacco
1536
Torreano
354
Treppo Grande
1128
Tricesimo
1756
Trivignano Udinese
1840
Udine
5679
Visco
366
 
121750

 

 

Il perimetro del comprensorio è così individuato: dal manufatto di presa di Ospedaletto sul Tagliamento il limite segue la strada di Ospedaletto - Gemona del Friuli -Maniaglia - Artegna - Magnano in Riviera - Tarcento - Nimis - Savorgnano al Torre, lungo la strada che conduce alla località "Casa Ronco", "Casa la des Monts", lungo la Via Fontana Falcon fino allo sbarramento Torrente Malina e fino all'incrocio con la strada Magredis-Racchiuso, lungo la stessa fino al ponte sul torrente Racchiusana e fino a Racchiuso, lungo la S.S. 356 di Cividale del Friuli fino a Faedis, la strada comunale Faedis-Canebola e lungo la strada che porta a località "di Sopra" e "di Sotto", prosegue lungo il torrente Grivò fino all'incrocio della strada per Raschiacco, lungo il Grivò di Raschiacco fino a Campeglio, lungo la S.S. 356 di Cividale del Friuli, Togliano, Cividale del Friuli, Borgo S.Domenico e lungo la "Via delle Acque" fino a Borgo Viola, prosegue sulla strada di Sanguarzo, lungo la S.S. 54 del Friuli fino a Ponte S.Quirino a Purgessimo fino al Torrente Lesa e lungo lo stesso fino a località Carraria, prosegue lungo il Rio Rug, il torrente Corno, il confine Nord del Comune di Corno di Rosazzo, fino al torrente Judrio, confine provinciale, l'autostrada A4 fino allo svincolo di Palmanova, la S.S. n. 252 "Napoleonica", la S.S. n. 13 fino al ponte della Delizia, il confine di Provincia, i confini comunali di Forgaria e Trasaghis lungo il fiume Tagliamento fino al manufatto di presa di Ospedaletto.

 

ORGANI DEL CONSORZIO

Art. 5 Organi del Consorzio

Sono Organi del Consorzio:
a) l'Assemblea dei Consorziati
b) il Consiglio dei Delegati
c) la Deputazione Amministrativa
d) il Presidente
e) il Collegio dei Revisori contabili

 

Art. 6 Assemblea dei Consorziati
L'Assemblea è costituita dai proprietari di beni immobili che risultano iscritti nel catasto consorziale di cui all'art. 10 della L.R. n.28/2002 ed all'art. 31 del presente Statuto, godono dei diritti civili e pagano i contributi consortili.
Fanno parte dell'Assemblea anche gli affittuari dei terreni che ne facciano richiesta quando, in virtù degli obblighi nascenti dal contratto d'affitto, risultino iscritti nel catasto consorziale e paghino i contributi consortili.
Ogni componente dell'Assemblea ha diritto al voto attivo e passivo, fatto salvo quanto disposto dal successivo art. 38.
L'Assemblea elegge nel proprio seno i membri elettivi del Consiglio dei Delegati (co. 3, art. 13 L.R. n. 28/2002).
Essa si riunisce nelle sedi fissate dal Consiglio dei Delegati. La sua convocazione avviene mediante pubblicazione del manifesto di indizione delle elezioni a cura del Consorzio, almeno trenta giorni prima di quello fissato per la data delle elezioni, all'albo del Consorzio e agli albi pretori dei Comuni ricadenti nel perimetro consortile, nonché attraverso appositi annunci sulla stampa (co. 4, art. 13 L.R. n.28/2002). L'Assemblea per l'elezione del Consiglio dei Delegati è indetta ordinariamente in occasione delle prime consultazioni elettorali successive alla scadenza del mandato del Consiglio uscente e comunque non oltre i dodici (12) mesi dalla scadenza medesima (co. 5, art. 13 L.R. n. 28/2002).

 

Art. 7 Il Consiglio dei Delegati
Il Consiglio dei Delegati è composto dai membri eletti dall'Assemblea e dai rappresentanti dei Comuni il cui territorio ricade totalmente o prevalentemente all'interno del perimetro consortile.
Al fine di assicurare nel predetto Consiglio adeguate rappresentanze di tutto il comprensorio, viene prevista la suddivisione dei consiglieri eletti dall'Assemblea dei consorziati per distretti elettorali (co. 2, art. 15 L.R. n. 28/2002).
Il Consiglio dei Delegati è composto da 52 (cinquantadue) membri di cui 40 (quaranta) membri eletti dall'Assemblea dei consorziati e 12 (dodici) membri quali rappresentanti dei Comuni, il cui territorio ricade totalmente o prevalentemente all'interno del perimetro consortile; questi ultimi saranno prescelti fra i Sindaci o loro delegati in apposita adunanza da convocarsi, entro venti (20) giorni consecutivi dalle elezioni, a cura del Presidente del Consorzio con lettera raccomandata, nella quale saranno indicate le modalità di svolgimento dell'adunanza stessa.
Il componente del Consiglio dei Delegati eletto dall'Assemblea che per qualsiasi motivo cessi dalla carica è sostituito dal primo dei candidati non eletti nella medesima lista; qualora il numero dei consiglieri si riduca a meno di due terzi il Consiglio decade e si provvede alla convocazione dell'Assemblea dei Delegati e dell'adunanza dei Sindaci per il rinnovo dello stesso (co. 3 e 4, art. 15 L.R. n. 28/2002).
Il componente eletto in rappresentanza dei Comuni rimane in carica fino alla scadenza del Consiglio dei Delegati; qualora, per qualsiasi causa, il mandato a Sindaco venga a cessare, il Presidente del Consorzio convoca l'adunanza con le modalità di cui al co. 3 che precede, al fine di provvedere alla copertura dei posti resisi vacanti (co. 7, art. 15 L.R. n. 28/2002).
Il Consiglio può utilmente funzionare e deliberare anche in carenza della designazione dei rappresentanti dei Comuni.

 

Art. 8 Funzioni e compiti del Consiglio dei Delegati
In conformità alle leggi ed allo Statuto il Consiglio determina gli indirizzi operativi del Consorzio e ne controlla l'attuazione. Spetta al Consiglio:
a) eleggere nel suo seno il Presidente tra i membri eletti dall'Assemblea dei consorziati;
b) eleggere nel suo seno gli altri componenti della Deputazione amministrativa tra cui n° 2 (due) Vice Presidenti di cui n° 1 (uno) vicario tra i componenti eletti dall'Assemblea dei consorziati e l'altro scelto tra i rappresentanti degli Enti locali;
c) nominare un (1) membro effettivo ed uno (1) supplente del Collegio dei Revisori contabili;
d) revocare il Presidente, i Vice Presidenti, i componenti o l'intera Deputazione amministrativa ai sensi del successivo art. 19;
e) deliberare sulla convocazione dell'Assemblea dei consorziati e sulle fasce di contribuenza di cui al successivo art. 36, definendo il numero dei Consiglieri per ciascuna fascia;
f) deliberare su indennità di carica, gettoni di presenza, compensi e rimborso spese ai componenti degli Organi consorziali; g) deliberare sulle modifiche dello Statuto;
h) deliberare sui Regolamenti, sulle Norme per il funzionamento dei servizi, sul Regolamento organico e disciplinare dei dipendenti;
i) deliberare sul Piano Generale di Bonifica e sui progetti di massima delle opere che non siano comprese nel Piano stesso;
j) deliberare sui programmi di attività del Consorzio e sui criteri di finanziamento definitivo delle opere; k) deliberare sui criteri di classifica del comprensorio per il riparto degli oneri a carico della proprietà consorziata;
l) approvare il Bilancio di previsione e relativi allegati, nonché le variazioni che si rendessero necessarie in corso di esercizio, con facoltà di delegare alla Deputazione Amministrativa lo storno di fondi e l'utilizzo del fondo di riserva;
m) fissare i canoni annuali della contribuenza consorziale, formando i relativi ruoli e deliberare sulle quote minime di cui al successivo art. 34;
n) approvare il Conto consuntivo e relativi allegati;
o) deliberare l'assunzione di mutui garantiti da delegazioni sui contributi consorziali salvo il disposto della lett. i) del successivo art. 11;
p) deliberare la partecipazione, con responsabilità limitata alla quota sottoscritta, ad Enti, Società od Associazioni che comunque si presenti di interesse per il Consorzio o per l'attività di bonifica;
q) deliberare l'acquisto, l'alienazione e la costituzione di diritti reali sui beni immobili consorziali;
r) redigere alla scadenza del proprio mandato una relazione tecnico-economica e finanziaria sull'attività svolta, da pubblicarsi all'Albo pretorio dei Comuni ricadenti nel comprensorio consorziale almeno venti (20) giorni prima di quello fissato per la convocazione dell'Assemblea;
s) deliberare sulle opposizioni ai propri provvedimenti nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto e sulle richieste di riesame proposte avverso le proprie deliberazioni;
t) deliberare sulla surroga dei membri elettivi;
u) pronunciarsi sugli argomenti sottoposti al suo esame dalla Deputazione Amministrativa.
Il Consiglio può delegare alla Deputazione Amministrativa l'esercizio delle proprie funzioni determinandone i criteri ed i termini.

 

Art. 9 Convocazione del Consiglio dei Delegati
Il Consiglio dei Delegati viene convocato dal Presidente non meno di due volte l'anno, oppure entro trenta (30) giorni consecutivi quando ne sia fatta richiesta (con lettera raccomandata A.R., riportante gli argomenti da trattare) da almeno un quinto (1/5) dei Delegati o dal Collegio dei Revisori contabili ai sensi del penultimo comma del successivo art. 16.
Le riunioni del Consiglio avranno luogo nella sede consorziale od in altra località fissata dal Presidente. La convocazione deve essere fatta con lettera raccomandata spedita ai Consiglieri almeno sette (7) giorni prima di quello fissato per la riunione; nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.
In caso d'urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante telegramma sino a tre (3) giorni prima della data della riunione.
Il Consiglio dei Delegati è convocato in prima od in seconda convocazione, la quale può aver luogo anche ad un'ora di distanza dalla prima.
Le adunanze del Consiglio dei Delegati sono valide: in prima convocazione qualora sia presente la maggioranza dei Consiglieri in carica; in seconda convocazione, quando la presenza non sia inferiore ad un terzo dei medesimi.
Per le elezioni degli Organi e le modifiche statutarie è sempre indispensabile la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.
In caso d'urgenza, il Presidente ha facoltà di aggiungere altri argomenti all'ordine del giorno, dandone comunicazione con telegramma ai consiglieri almeno quarantotto (48) ore prima della riunione.
In concomitante assenza del Presidente e del Vice Presidente vicario la riunione del Consiglio non può iniziare né proseguire.
Gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno saranno depositati presso la segreteria del Consorzio a disposizione dei Delegati almeno due (2) giorni lavorativi prima della riunione. Per gli argomenti inseriti d'urgenza in ordine del giorno, gli atti saranno depositati almeno un'ora prima della riunione.

 

Art. 10 La Deputazione Amministrativa
La Deputazione Amministrativa è composta da 12 (dodici) membri e precisamente dal Presidente, da 3 (tre) eletti fra i rappresentanti dei Comuni e da 8 (otto) eletti fra i rappresentanti dei consorziati.
Fra i componenti della Deputazione vengono eletti, così come disposto dall'art. 8 lett. b) del presente statuto, n. 2 (due) Vicepresidenti di cui 1 (uno) vicario tra i componenti eletti dall'Assemblea dei consorziati e l'altro dai rappresentanti degli Enti Locali.
Ad ogni Sezione elettorale, rappresentata in Consiglio, viene assicurato almeno un membro.
I membri della Deputazione Amministrativa sono eletti separatamente dai Delegati delle singole sezioni elettorali secondo il numero definito ai sensi dell'ultimo comma del successivo art. 37.
Sono nulle le schede con voti espressi a Delegati di sezione diversa, oppure riportanti un numero di nomi superiore ai Deputati da eleggere.
Nella elezione dei Deputati, in caso di parità di voti, sarà eletto il candidato consigliere che ha conseguito il maggior numero di voti per l'elezione alla carica di consigliere qualora i candidati appartengano allo stesso distretto.
In caso di ulteriore parità o qualora i candidati appartengano allo stesso Distretto verrà eletto nella Deputazione Amministrativa il Consigliere più anziano di età.

 

Art. 11 Funzioni e compiti della Deputazione Amministrativa
La Deputazione amministra il Consorzio dando esecuzione alle direttive fissate dal Consiglio dei Delegati ed esercitando le proprie specifiche competenze.
Spetta alla Deputazione:
a) approvare le Liste dei consorziati aventi diritto al voto nell'Assemblea;
b) deliberare su tutto ciò che concerne i seggi elettorali dell'Assemblea di cui al successivo art. 43 e fissare l'indennità dei componenti degli stessi;
c) deliberare di stare o resistere in giudizio davanti all'Autorità giudiziaria ed a qualsiasi giurisdizione speciale, nonché sulle eventuali transazioni;
d) predisporre i regolamenti, le norme per il funzionamento dei servizi ed il Regolamento Organico disciplinare dei dipendenti, da sottoporre al Consiglio dei Delegati;
e) deliberare sulle assunzioni del personale, sui licenziamenti e sulle altre cause di cessazione del rapporto di lavoro, nonché sulle variazioni nello stato giuridico ed economico dei dipendenti;
f) deliberare sui servizi di esazione, tesoreria e cassa;
g) formare il Bilancio di previsione, il Conto consuntivo, i relativi allegati, proporre gli storni e le variazioni di bilancio;
h) proporre al Consiglio dei Delegati i canoni annuali della contribuenza consorziale e la formazione dei relativi ruoli;
i) deliberare sui finanziamenti provvisori e sulla costituzione in pegno o cessione in garanzia dei crediti nei confronti dello Stato, di Enti e privati, nonché sull'assunzione di mutui garantiti da delegazioni consorziali per la copertura della quota di costo delle opere pubbliche a carico della proprietà;
j) deliberare su quanto connesso, inerente e conseguente ai progetti generali, a quelli esecutivi ed alle perizie di variante e suppletive, nonchè deliberare in merito all'aggiudicazione definitiva degli appalti;
k) deliberare sugli approvvigionamenti, sugli acquisti ed alienazioni di beni mobili, ivi compresi quelli registrati, sulle locazioni, conduzioni ed uso di beni immobili;
l) deliberare sulle licenze e concessioni temporanee, sui criteri relativi all'esecuzione e manutenzione delle opere obbligatorie di competenza privata o volontarie di miglioramento fondiario e sulle relative operazioni di finanziamento;
m) sovraintendere alla gestione del catasto consorziale, deliberare sui diritti di voltura di cui al successivo art. 31;
n) sovraintendere alla conservazione e manutenzione delle opere e dei beni consorziali od in uso al Consorzio;
o) proclamare i risultati della votazione dell'Assemblea, i nominativi degli eletti e contestualmente convocare il nuovo Consiglio dei Delegati;
p) deliberare sulle opposizioni ai propri provvedimenti nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto e sulle richieste di riesame proposte avverso le proprie deliberazioni, sui ricorsi avverso i ruoli di contribuenza e sulle quote minime non convenientemente esigibili;
q) deliberare sul conferimento delle funzioni di Ufficiale rogante consorziale;
r) designare i componenti della Deputazione Amministrativa ed il personale dipendente con qualifica non inferiore alla 7^ fascia incaricato di procedere alle autentiche di atti e di sottoscrizioni connessi alle operazioni relative alle elezioni degli organismi consortili
s) designa l'impiegato responsabile degli adempimenti relativi alla pubblicazione degli atti amministrativi di cui al successivo art. 27
t) provvedere nelle altre materie che non siano espressamente attribuite alla competenza di altri Organi consorziali, sempreché non ritenga di sottoporle all'esame del Consiglio dei Delegati.

La Deputazione Amministrativa può delegare al Presidente del Consorzio l'esercizio di proprie funzioni determinandone i criteri ed i termini. Tale delega va conferita di volta in volta per singoli atti ed i criteri, come pure i termini temporali e di valore dovranno essere predeterminati con l'indicazione di minimi e massimi.

 

Art. 12 Deliberazioni d'urgenza della Deputazione Amministrativa
In caso d'urgenza, la Deputazione delibera sulle materie di competenza del Consiglio stesso. Tali deliberazioni devono essere sottoposte alla ratifica del Consiglio nella sua riunione immediatamente successiva.

 

Art. 13 Convocazione della Deputazione Amministrativa
La Deputazione Amministrativa viene convocata ad iniziativa del Presidente o, entro 20 (venti) giorni consecutivi quando un terzo (1/3) dei suoi componenti ne facciano richiesta con lettera raccomandata A.R. riportante gli argomenti da trattare.
Le riunioni della Deputazione avranno luogo nella sede consorziale od in altra località fissata dal Presidente.
La convocazione deve essere fatta con lettera raccomandata spedita ai deputati almeno quattro (4) giorni prima di quello fissato per la riunione. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.
In caso d'urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante telegramma spedito non meno di due (2) giorni prima della riunione.
Il Presidente ha facoltà di aggiungere altri argomenti all'ordine del giorno dandone comunicazione telegrafica o via fax ai Deputati almeno un (1) giorno prima della riunione.
In concomitante assenza del Presidente e di entrambi i Vicepresidenti la riunione della Deputazione Amministrativa non può né iniziare, né proseguire.
Gli atti relativi agli argomenti da trattare saranno depositati presso la Segreteria del Consorzio a disposizione dei Deputati, almeno un (1) giorno lavorativo prima della riunione. Per gli argomenti inseriti d'urgenza in ordine del giorno, gli atti saranno depositati almeno un'ora prima della riunione.

 

Art. 14 Il Presidente
Il Presidente ha la legale rappresentanza del Consorzio.
In particolare:
a) firma i contratti, gli altri atti e la corrispondenza, con facoltà di delegare per determinate materie e per la corrispondenza stessa il Direttore e i Dirigenti del Consorzio;
b) firma i ruoli di contribuenza e le delegazioni sui contributi consortili;
c) convoca e presiede il Consiglio dei Delegati e la Deputazione Amministrativa, disponendo gli argomenti da trattare nelle rispettive riunioni;
d) sovraintende all'Amministrazione consorziale ed assicura l'osservanza delle Leggi, dei Regolamenti e dello Statuto, deliberando i provvedimenti di competenza;
e) cura l'esecuzione delle deliberazioni degli Organi consorziali;
f) sovraintende al personale;
g) promuove le azioni possessorie, i provvedimenti conservativi ed in genere tutti i ricorsi e le azioni aventi carattere d'urgenza sottoponendoli alla ratifica della Deputazione Amministrativa;
h) delibera e/o ordina e conseguentemente dispone i pagamenti e le riscossioni, gestendo altresì la parte corrente del bilancio di concerto con la Direzione dell'Ente, ponendo i propri atti deliberativi a cognizione della Deputazione Amministrativa;
i) presiede le gare per l'aggiudicazione di lavori e forniture. In caso di assenza o di impedimento del Presidente e/o dei Vicepresidenti le gare vengono presiedute dal Direttore o da altro sostituto, incaricato dal Presidente;
j) delibera, in caso d'urgenza, tale da non consentire la convocazione della Deputazione Amministrativa, sulle materie di competenza della stessa. Tali deliberazioni devono essere sottoposte alla ratifica della Deputazione Amministrativa nella riunione immediatamente successiva;
k) comunica alla Deputazione Amministrativa i provvedimenti adottati in esecuzione di deleghe ottenute.
l) introduce le variazioni all'elenco degli aventi diritto al voto a termini dell'art. 39, 9° comma;
m) denuncia le infrazioni alle norme di polizia idraulica e di bonifica;
n) espleta gli adempimenti di cui al successivo art. 45.

 

Art. 15 I Vicepresidenti
I Vicepresidenti collaborano con il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni.
Il Vicepresidente vicario sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimento.

 

Art. 16 Collegio dei Revisori contabili
Il Collegio dei Revisori contabili è composto dal Presidente, da due (2) membri effettivi e da due (2) supplenti, scelti tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. Il Presidente, un (1) membro effettivo e uno (1) supplente sono nominati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Regionale all'Agricoltura; un (1) membro effettivo e uno (1) supplente sono nominati dal Consiglio dei Delegati (co. 1, art. 17 L.R. n. 28/2002).
La cancellazione o la sospensione del Revisore contabile dal ruolo dei revisori ufficiali dei conti è causa di decadenza dalla carica (co. 2, art. 17 L.R. n. 28/2002).
Non possono essere eletti Revisori i componenti del Consiglio dei Delegati, anche se cessati dalla carica, ed analogamente i dipendenti del Consorzio, anche se cessati dal servizio, nonché i loro parenti ed affini entro il quarto grado.
Il Collegio dei Revisori contabili, in particolare:
a) vigila sulla gestione del Consorzio;
b) accerta la corrispondenza del Bilancio e del Conto consuntivo con le risultanze dei libri e delle scritture contabili;
c) presenta al Consiglio dei Delegati una relazione sul Bilancio di Previsione, sul Conto Consuntivo e un parere sulle variazioni al bilancio;
d) esamina e vista almeno ogni 3 (tre) mesi il conto di cassa e effettua verifiche trimestrali al conto di cassa rilasciato dal Tesoriere.
Il Collegio assiste alle adunanze del Consiglio dei Delegati. Il Presidente del Collegio, ovvero un altro Revisore, dal primo di volta in volta delegato, assiste alle adunanze della Deputazione Amministrativa.
I Revisori contabili possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, dandone preventiva comunicazione al Presidente del Collegio o nel caso del Presidente ai componenti dello stesso.
In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo, l'Organo competente provvede alla sostituzione. I Revisori così eletti decadono insieme con quelli in carica all'atto della loro elezione.
I Revisori supplenti sostituiscono gli effettivi che cessano dalla carica, nelle more dell'emanazione del provvedimento di integrazione del Collegio.
Il Collegio decide a maggioranza e delle riunioni viene redatto apposito verbale sottoscritto da tutti i presenti.
Qualora il Collegio accerti gravi irregolarità, dovrà chiedere per iscritto al Presidente del Consorzio l'immediata convocazione del Consiglio dei Delegati.
Ai Revisori effettivi viene corrisposto un compenso annuo forfetario fissato dal Consiglio dei Delegati.

 

DISPOSIZIONI COMUNI

 

Art. 17 Durata e scadenza delle cariche
I componenti degli Organi statutari del Consorzio durano in carica cinque (5) anni (co. 2, art. 12 L.R. n. 28/2002).
I componenti del Consiglio dei Delegati entrano in carica con la esecutività del provvedimento di proclamazione degli eletti disposto ai sensi dell'art. 49 previa accettazione della carica.
Il Presidente, i Vicepresidenti e gli altri componenti della Deputazione Amministrativa entrano in carica all'atto dell'accettazione di cui al citato art. 48 del presente Statuto
Il Consigliere e gli Amministratori che subentrano nel corso del mandato permangono in carica fino a quando sarebbero rimasti i sostituti.
Le elezioni del Consiglio dei Delegati sono indette ordinariamente in occasione delle prime consultazioni elettorali successive alla scadenza del mandato del Consiglio uscente e comunque non oltre i dodici (12) mesi dalla scadenza medesima (co.5, art. 13 L.R. n. 28/2002).
Qualora le nuove cariche non siano state elette o non siano ancora intervenute le accettazioni e i provvedimenti di cui al citato art. 48, gli Organi cessati per scadenza del termine rimangono investiti della gestione del Consorzio.

 

Art. 18 Dimissione dalle cariche
Le dimissioni dalle cariche di Presidente, Vice Presidente, componente della Deputazione Amministrativa e del Consiglio devono essere redatte per iscritto con firma autenticata da un notaio da un segretario comunale o suo delegato o dall'ufficiale rogante consortile e sono indirizzate al Consorzio con lettera R.A.R. o presentate personalmente al protocollo consortile. Esse devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio provvede alla elezione del Presidente entro e non oltre 60 giorni dalla presentazione delle dimissioni e nella prima seduta utile alla elezione del Vice Presidente e dei componenti della Deputazione Amministrativa in sostituzione dei dimissionari nonché alla surroga dei consiglieri. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'art. 7 - 4° comma.

 

Art. 19 Decadenza e cessazione dalle cariche
La decadenza dalle cariche si verifica quando, successivamente alla nomina, sopravvenga una causa di ineleggibilità e quando siano venuti meno i requisiti per la partecipazione all'Assemblea di cui al co. 1 dell'art. 5 che precede.
Il componente degli organismi consortili nei confronti del quale si è venuta a creare una causa di ineleggibilità è tenuto a dare immediata notizia al Consorzio.
In difetto si applicano le disposizioni previste dall'art. 24 - 2° comma del presente statuto.
I Consiglieri ed i componenti la Deputazione Amministrativa hanno il dovere di partecipare alle sedute dei rispettivi organismi salvo giustificato motivo. Decadono qualora non partecipino rispettivamente per tre (3) volte consecutive alle riunioni del Consiglio dei Delegati e per cinque (5) volte consecutive alle riunioni della Deputazione Amministrativa, nonché coloro i quali non ottemperino all'obbligo previsto dal successivo art. 23 sul conflitto di interessi.
La decadenza è pronunciata con effetto immediato dal Consiglio dei Delegati, previa comunicazione dei motivi all'interessato con lettera raccomandata a.r.
La cessazione della qualità di rappresentante di cui all'art. 6 ed al co. 5 dell'art. 37, del presente Statuto produce la perdita della carica di Delegato.

 

Art. 20 Surrogazione nelle cariche
Quando il Presidente cessi dalla carica per qualsiasi motivo, il Consiglio dei Delegati provvede alla sua sostituzione entro e non oltre il termine di 60 giorni .
Qualora la sostituzione riguardi i Vice Presidente od alcuno dei Deputati il Consiglio dei Delegati provvede alla loro sostituzione nella prima seduta utile
In caso di cessazione dalla carica di componente del Consiglio dei Delegati per qualsiasi motivo, di un rappresentante comunale, il Presidente è tenuto a convocare entro 60 giorni consecutivi, con lettera raccomandata, l'adunanza dei Sindaci (o loro delegati) per la surroga.
Il componente del Consiglio dei Delegati eletto dall'Assemblea dei Consorziati che, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica è sostituito dal primo dei candidati non eletti delle medesima lista.
Quando il numero dei componenti del Consiglio dei Delegati si riduce a meno dei due terzi, si provvede allo scioglimento del Consiglio stesso e alla convocazione dell'Assemblea dei consorziati e dell'adunanza dei Sindaci per la elezione del nuovo Consiglio nei termini previsti dall'art. 17 comma 5.
Il Consiglio sciolto rimane in carica fino al rinnovo degli organi ai sensi dell'art. 17 ultimo comma.

 

Art. 21 Indennità, gettoni di presenza e rimborso di spese a Consiglieri e Deputati
Al Presidente del Consorzio ed ai Vicepresidenti viene corrisposta un'indennità di carica, nonché il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del suo ufficio nell'interesse dell'Ente.
Ai Consigliere ed ai Deputati consorziali viene corrisposto un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni, nonché il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del suo ufficio
L'ammontare delle indennità di carica, e dei gettoni di presenza viene determinato dal Consiglio dei Delegati con apposita deliberazione.

 

Art. 22 Validità delle riunioni
Le riunioni del Consiglio dei Delegati e della Deputazione Amministrativa sono valide con la presenza della maggioranza dei Delegati o dei Deputati in carica, tra cui il Presidente o il Vice Presidente vicario; le adunanze del Consiglio in seconda convocazione sono valide con la presenza di almeno un terzo (1/3) dei Delegati in carica.
Le riunioni del Consiglio e della Deputazione non sono pubbliche salva diversa determinazione dei rispettivi organi.

 

Art. 23 Partecipazione del Direttore del Consorzio o di altre persone alle riunioni degli Organi consorziali
Il Direttore del Consorzio partecipa alle riunioni del Consiglio dei Delegati e della Deputazione Amministrativa con voto consultivo; non vi partecipa qualora si discutano argomenti che lo riguardano. Può non partecipare qualora si discutano argomenti relativi ai componenti degli Organi consorziali o altri qualora i predetti organismi deliberano preventivamente la non partecipazione del Direttore.
Alle riunioni degli Organi consorziali possono essere chiamati ad assistere altri dipendenti del Consorzio od estranei per fornire chiarimenti od indicazioni su argomenti in discussione.

 

Art. 24 Conflitto di interessi tra Consiglieri o Deputati e Consorzio
Il Consigliere o Deputato che in merito all'oggetto di una determinata deliberazione ha, per conto proprio o di terzi, interesse in conflitto con quello del Consorzio deve darne notizia agli altri Consiglieri o Deputati ed astenersi dal partecipare alla deliberazione.
La violazione di tale obbligo comporta la decadenza da tutte le cariche consorziali, ferma restando la responsabilità per danni. In tal caso interviene anche l'annullamento della deliberazione qualora la maggioranza prescritta si sia raggiunta con il voto di chi doveva astenersi.

 

Art. 25 Votazione nelle riunioni
Le votazioni di regola sono palesi. Avvengono a scrutinio segreto qualora concernino persone oppure quando un terzo dei presenti ne faccia richiesta.
Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza dei voti dei presenti.
Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
Gli astenuti di cui al co. 1 dell'art. 24 del presente Statuto non vengono considerati né ai fini della determinazione del numero dei presenti, né ai fini del computo dei voti.

 

Art. 26 Verbale delle riunioni
Per ogni riunione viene redatto un verbale il quale dovrà contenere la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza, la data di invio degli avvisi di convocazione, le generalità degli intervenuti, degli assenti giustificati e quelli ingiustificati, gli argomenti iscritti all'ordine del giorno ed un breve riassunto della discussione con il nome dei partecipanti, le dichiarazioni di coloro che hanno partecipato alla discussione (solo se ne hanno fatto espressa richiesta), le deliberazione adottate per ciascun argomento.
Le funzioni di segretario degli Organi, con compito di provvedere alla redazione dei verbali delle riunioni, sono assunte dal Direttore del Consorzio o da un dirigente incaricato dalla Deputazione Amministrativa. Ove ricorra il caso di cui al comma 1° dell'art. 23 del presente Statuto, le funzioni di segretario della riunione saranno assunte dal dirigente sostituto o dal più giovane dei Delegati presenti previa individuazione nel provvedimento adottato.
I verbali sono firmati dal Presidente, da colui che ha svolto le funzioni di segretario, nonché dagli eventuali scrutatori.

 

Art. 27 Controlli e vigilanza della Regione su gli atti consorziali.
La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia esercita sul Consorzio funzioni di controllo e vigilanza ai sensi della normativa regionale vigente.
Le funzioni di controllo sugli atti del Consorzio sono esercitate, ai sensi del co. 1 dell'art. 22 della L.R. n. 28/2002, dal Comitato Regionale di Controllo di cui alla L.R. 12.9.1991 n. 49 e successive modificazioni ed integrazioni, con provvedimenti definitivi
Il controllo sugli atti amministrativi del Consorzio è limitato alla valutazione di legittimità.
Il Consorzio designa l'impiegato responsabile degli adempimenti relativi alla pubblicazione degli atti di cui sopra. In difetto di designazione, tale responsabilità fa capo a colui che svolge, anche temporaneamente, le funzioni di segretario dell'Ente; egli deve pure curare la messa a disposizione, di chi li chiede per la lettura, degli atti in pubblicazione.

 

Art. 28 Reclami e denuncie contro le deliberazioni
Coloro che hanno interesse possono presentare opposizione nei soli casi e modi previsti dalla legge o dal presente statuto e, in tutti i casi istanza di riesame verso le deliberazioni consortili depositando od inviando l'istanza stessa entro il periodo di pubblicazione, al Consorzio, fatto salvo il termine di cui al co. 5 dell'art. 32 che segue.
Il soggetto, di cui all'ultimo comma dell'art. 27, riceve le istanze di cui al 1° comma rilasciandone, qualora richiesto, contestuale ricevuta.
L'istanza di riesame non sospende l'esecutività della deliberazione, l'Organo competente ha, tuttavia, facoltà di disporre con provvedimento motivato la temporanea sospensione in attesa del definitivo esame.

 

Art. 29 Visione e copia delle deliberazioni.
Coloro che hanno interesse possono prendere visione del testo delle deliberazioni degli Organi consorziali e farsi rilasciare, previo pagamento delle relative spese, copia delle medesime, esclusi gli atti o documenti comunque richiamati nel testo delle deliberazioni stesse.
Il soggetto, di cui all'ultimo comma dell'art. 27 che precede, provvederà all'incombenza.
Il Consiglio dei Delegati adotterà in conformità alla legislazione vigente le misure regolamentari e/o organizzative necessarie a garantire l'applicazione di quanto disposto nel comma precedente ai sensi della normativa vigente.

 

BILANCIO, CATASTO, CONTRIBUENZA

 

Art. 30 Bilancio di previsione e Conto consuntivo
L'esercizio finanziario del Consorzio coincide con l'anno solare.
Il Bilancio di Previsione è approvato entro il mese di novembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce.
Il Conto Consuntivo è approvato entro il mese di giugno dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario.
Il Consorzio è tenuto al perseguimento dell'equilibrio finanziario.

 

Art. 31 Catasto consorziale e proprietari consorziati
Il Consorzio è costituito tra i proprietari di beni immobili (consorziati) agricoli ed extragricoli ricadenti nel comprensorio, che traggono beneficio dall'esecuzione, esercizio e manutenzione delle opere di bonifica, nonché dalle altre attività consorziali. Essi sono iscritti nel Catasto consorziale di cui al co. 1 dell'art. 10 della L.R. n. 28/2002, suddiviso in Catasto Terreni e Catasto Fabbricati.
Giusta co. 2 dell'art. 6 del presente Statuto, hanno diritto all'iscrizione nel catasto consorziale anche gli affittuari dei terreni, previa richiesta ed in virtù dell'obbligo di pagare i contributi consortili risultante dal contratto d'affitto.
Il Consorzio provvede, ordinariamente ogni anno, all'aggiornamento del proprio catasto per la cui conservazione, ai fini delle volture e delle variazioni interessanti le partite catastali dei consorziati, si seguiranno le norme che regolano il pubblico catasto. Per consentire, gli aggiornamenti in tempo utile per la formazione dei ruoli immediatamente successivi, i consorziati sono tenuti a produrre tempestivamente al Consorzio la documentazione necessaria per le pertinenti volture, per i cambiamenti di proprietà o per le variazione nelle intestazioni o negli estremi censuari delle rispettive partite.
Sulle volture verranno corrisposti specifici diritti sulla base di tariffe deliberate dalla Deputazione Amministrativa, da riscuotersi anche a mezzo ruoli.
I proprietari iscritti pro indiviso nel catasto consorziale sono considerati come un solo consorziato e sono solidali fra loro per il pagamento dei contributi e l'assolvimento degli altri oneri gravanti gli immobili in comproprietà.
Essi possono farsi rappresentare da un solo comproprietario nei rapporti con il Consorzio, senza pregiudizio del vincolo di solidarietà, purché la rappresentanza risulti da mandato notarile o dell'ufficiale rogante consortile conferito da tanti comproprietari rappresentanti più della metà della superficie in comproprietà. In mancanza di tale mandato è considerato rappresentante della comproprietà il primo intestato della corrispondente partita del catasto consorziale.
I consorziati hanno l'obbligo di comunicare per iscritto al Consorzio ogni variazione della propria residenza o del proprio domicilio per il recapito della corrispondenza; tale indicazione sarà riportata sulla corrispondente partita del catasto consorziale.
Ai fini dell'elettorato attivo e passivo i consorziati sono raggruppati, come meglio descritto al successivo art. 37, in fasce di contribuenza.

 

Art. 32 La contribuenza consorziale ed il Piano di classifica di beneficio. Oneri a carico della proprietà consorziata e loro riparto
Giusto co. 4 dell'art. 10 della L.R. n. 28/2002, le spese per l'esecuzione delle opere eventualmente non coperte dai contributi pubblici, quelle per l'esercizio e la manutenzione delle opere di bonifica, quelle per il funzionamento e per le altre attività consortili sono ripartite tra i proprietari di beni immobili, agricoli ed extragricoli, ricadenti nel comprensorio che ne traggono beneficio, compresi lo Stato, la Regione, le Province, i Comuni ed ogni altro Ente od Amministrazione per i beni di pertinenza, nonché gli affittuari dei terreni, qualora l'obbligo al pagamento del contributo di bonifica sia espressamente previsto nel relativo contratto; dette spese possono, altresì, essere ripartite fra i proprietari di beni immobili ricadenti all'esterno del comprensorio consorziale qualora il beneficio risulti esteso anche a questi.
A termini del co. 5 dell'art. 10 della L.R. n. 28/2002, il riparto della quota di spesa è fatto sulla base di indici estimativi del beneficio conseguibile e/o conseguito per effetto dell'attività consorziale, previsti dal Piano di classifica di beneficio del comprensorio.
Giusta co. 3 dell'art. 10 della L.R. n. 28/2002, il Consorzio aggiorna con cadenza quinquennale tale Piano di classifica di beneficio.
I criteri di riparto, ed i conseguenti indici di beneficio, sono approvati dal Consiglio dei Delegati. A termini del co. 7 dell'art. 10 della L.R. n. 28/2002, la relativa deliberazione consiliare è pubblicata negli Albi pretori dei Comuni ricadenti nel comprensorio ed in quello del Consorzio per quindici (15) giorni consecutivi.
Contro tale deliberazione consiliare è ammesso ricorso all'Assessore Regionale all'Agricoltura tramite il Consorzio entro trenta (30) giorni consecutivi dalla data di avvenuta pubblicazione della suddetta deliberazione.
In via transitoria e per un massimo di tre anni dall'emissione del decreto di approvazione dei criteri di classifica il riparto e l'imputazione della spesa possono essere riferiti a criteri di superficie o ad altri parametri fisici degli immobili
I livelli della contribuenza consorziale vengono fissati dal Consiglio dei Delegati generalmente in coincidenza con l'approvazione del Bilancio di Previsione. In tale sede il Consiglio dei Delegati può stabilire la quota minima contributiva da iscrivere a ruolo, tenuto conto delle spese di accertamento e di esazione; gli eventuali contributi non posti in esazione possono essere esatti entro gli esercizi successivi.
Qualora, per qualsiasi motivo, l'approvazione del detto Bilancio slittasse oltre i termini statutari la Deputazione Amministrativa, al fine di assicurare il necessario funzionamento del Consorzio, confermerà i livelli di contribuenza adottati per l'esercizio precedente, fatta salva la possibilità della formazione di ruoli suppletivi per adeguamenti alle previsioni di bilancio.

 

Art. 33 Ruoli di contribuenza e ricorsi
I ruoli annuali dei contributi a carico dei consorziati, resi esecutivi ai sensi di legge, saranno consegnati ai Concessionari per l'esazione dei tributi nei modi e termini stabiliti per le imposte dirette.
Contro l'iscrizione a ruolo i consorziati possono ricorrere per errore materiale o per duplicazione dell'iscrizione.
Il ricorso deve essere proposto alla Deputazione Amministrativa entro trenta (30) giorni dalla notificazione dell'avviso di pagamento e, in mancanza, dal ricevimento della cartella esattoriale.
Tale ricorso non sospende la riscossione; tuttavia, la Deputazione Amministrativa ha facoltà di disporne con provvedimento motivato la sua temporanea sospensione.

 

Art. 34 Esazione della contribuenza consorziale
La riscossione dei contributi consorziali sarà effettuata attraverso il soggetto preposto all'esazione dei tributi, secondo le norme che regolano il regime di riscossione mediante ruoli.
Il Consiglio dei Delegati delibera sulle quote minime non convenientemente esigibili.

 

Art. 35 Il tesoriere consorziale
Le funzioni di Tesoriere del Consorzio sono affidate con provvedimento della Deputazione Amministrativa ad un Istituto di credito, in base a convenzione di durata di sei (6) anni. Eventuali proroghe della convenzione in essere possono essere disposte per un massimo di anni 2 (due) con provvedimento motivato dell'organo di cui al comma precedente.

 

REGOLAMENTO ELETTORALE

 

Art. 36 Convocazione dell'Assemblea dei consorziati
La convocazione dell'Assemblea dei consorziati avviene, previa deliberazione del Consiglio dei Delegati, mediante manifesto di indizione delle elezioni, da pubblicarsi all'Albo consorziale ed in quello pretorio dei Comuni del comprensorio, nonché attraverso appositi annunci sulla stampa, almeno trenta (30) giorni prima di quello fissato per la data delle predette elezioni. Detto manifesto potrà essere, altresì, divulgato mediante affissione murale nei Comuni e nelle frazioni ricadenti nel comprensorio, da effettuarsi con congruo anticipo rispetto al giorno fissato per l'Assemblea.
In esso saranno indicati l'oggetto, il giorno o i giorni, l'ora d'inizio e termine delle votazioni, nonché le sedi dell'Assemblea; sarà altresì riportato il disposto dei successivi artt. 37 e 38.
Entro 15 (quindici) giorni dalla deliberazione di cui al comma 1, viene depositata presso le Segreterie comunali la relazione di cui alla lettera r) dell'art. 8 che precede.
Una nota informativa sulla data delle elezioni e sulle altre modalità di partecipazione al voto sarà inviata a cura della Deputazione Amministrativa alla residenza degli aventi diritto al voto così come comunicata dagli stessi ai sensi dell'art. 31 penultimo comma del presente statuto.
L'informativa di cui al comma precedente non costituisce, tuttavia, formale comunicazione agli aventi diritto al voto del procedimento elettorale e il mancato recepimento per qualsiasi motivo della nota non può essere addotto quale motivo di ricorso e di annullamento delle elezioni.
L'Assemblea ha luogo normalmente ogni cinque (5) anni.

 

Art. 37 Distretti elettorali e Fasce di contribuenza o Sezioni elettorali


A termini del co. 3 dell'art. 14 della L.R. n. 28/2002, al fine di assicurare al Consiglio dei Delegati adeguata rappresentanza di tutto il comprensorio, l'elezione del Consiglio avviene separatamente per distretti elettorali, aventi caratteristiche omogenee nei riguardi dei consorziati, così distinti:
1 - Distretto di Codroipo: comprendenti gli aventi diritto al voto i cui terreni ricadono nei Comuni di Basiliano, Bertiolo, Codroipo, e Sedegliano;
2 - Distretto di Mortegliano: comprendente gli aventi diritto al voto i cui terreni ricadono nei Comuni di Aiello, Bagnaria Arsa, Bicinicco, Campoformido, Campolongo al Torre, Castions di Strada, Chiopris-Viscone, Gonars, Lestizza, Martignacco, Mortegliano, Palmanova, Pasian di Prato, Pavia di Udine, Pozzuolo del Friuli, Santa Maria la Longa, San Vito al Torre, Talmassons, Tapogliano, Tavagnacco, Trivignano Udinese, Visco.
3 - Distretto di Udine: comprendente gli aventi diritto al voto i cui terreni ricadono nei Comuni di Artegna, Buia, Buttrio, Cassacco, Cividale del Friuli, Colloredo di Monte Albano, Corno di Rosazzo, Coseano, Dignano, Faedis, Fagagna, Flaibano, Gemona del Friuli, Magnano in Riviera, Majano, Manzano, Mereto di Tomba, Moimacco, Moruzzo, Nimis, Osoppo, Pagnacco, Povoletto, Pradamano, Premariacco, Ragogna, Reana del Roiale, Remanzacco, Rive d'Arcano, S. Daniele del Friuli, S.Giovanni al Natisone, S.Vito di Fagagna, Tarcento, Tricesimo, Treppo Grande, Torreano e Udine.
Il consorziato che abbia dei beni in distretti diversi viene iscritto per l'espressione del voto nel distretto in cui prevale l'onere contributivo.
Il Consiglio dei Delegati, congiuntamente alla determinazione dei numero dei consiglieri da eleggere per le singole sezioni elettorali, come da successivo art. 40, provvede alla suddivisione dello stesso numero per i vari distretti in rapporto alla contribuenza consortile all'interno delle rispettive sezioni.
In ogni distretto il voto viene espresso per i soli candidati del distretto medesimo. Ai fini dell'elezione dei membri elettivi del Consiglio dei Delegati, gli aventi diritto al voto sono raggruppati in n. 3 (tre) fasce di contribuenza definite, come segue:
1^ fascia: tutti i proprietari di terreni agricoli aventi a carico un onere contributivo inferiore alla metà del contributo medio consortile riferito ad ettaro ed i proprietari di beni immobili extra agricoli;
2^ fascia: tutti i proprietari di terreni agricoli non rientranti nella 1^ fascia ed aventi un onere contributivo fino a 4,5 (quattro virgola cinque) volte il contributo medio consortile riferito ad ettaro tutti i proprietari agricoli;
3^ fascia: tutti i consorziati agricoli non rientranti nelle precedenti fasce.
Ogni fascia di contribuenza costituisce una distinta Sezione elettorale.
Il Consiglio dei delegati, congiuntamente alla determinazione del numero dei Consiglieri da eleggere per le singole sezioni elettorali, secondo i criteri di cui al presente articolo, provvede alla suddivisione dello stesso numero per i vari distretti in rapporto alla contribuenza consortile all'interno delle rispettive sezioni e assicurando per ogni distretto l'elezione di almeno un rappresentante per ogni fascia.
In ogni distretto il voto viene espresso per i soli candidati del distretto medesimo.
Nel calcolo dei consiglieri elettivi nelle fasce o nei distretti, qualora ci siano decimali di consigliere non attribuibili, verrà attribuito un consigliere a quella fascia o distretto che ha il decimale più elevato.
Il Consiglio dei Delegati fissa, altresì, il numero delle rappresentanze delle singole Sezioni in seno alla Deputazione Amministrativa da definirsi proporzionalmente al numero dei Delegati spettanti alle medesime; a termini del co. 2 dell'art. 16 della L.R. n. 28/2002, ad ogni Sezione elettorale deve essere assicurato almeno un rappresentante in seno alla Deputazione stessa.

 

Art. 38 Liste degli aventi diritto al voto, diritto di voto in Assemblea, deleghe al voto, rappresentante
Per ogni fascia di contribuenza o Sezione elettorale viene formata una Lista degli aventi diritto al voto. Qualora un consorziato abbia titolo d'iscrizione sia in una Sezione di beni immobili agricoli, sia in quella dei beni immobili extragricoli, l'iscrizione avviene nella Sezione elettorale in cui prevale l'onere contributivo.
L'iscrizione nella predetta Lista costituisce il titolo per l'esercizio del diritto al voto. Hanno diritto al voto gli iscritti nel catasto consorziale, maggiorenni, che godono dei diritti civili e pagano il contributo consorziale.
Ogni elettore (avente diritto al voto) ha diritto ad un voto.
Ogni elettore può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro consorziato iscritto nella stessa Sezione. A termini del co. 6 dell'art. 13 della L.R. n. 28/2002, per ogni elettore sono ammesse fino a due (2) deleghe, da presentare al seggio elettorale all'atto dell'esercizio del diritto di voto. La delega deve essere conferita con atto scritto, corredato da copia della carta d'identità del delegante.
Per le persone giuridiche e le altre Società regolarmente costituite, per i minori e gli interdetti il diritto di voto è esercitato dai rispettivi legali rappresentanti; per i falliti ed i sottoposti ad amministrazione giudiziaria il diritto di voto è esercitato dal curatore e dall'amministratore.
In caso di comunione l'elettorato è attribuito ad uno dei partecipanti alla comunione stessa, al quale dovrà essere conferita delega dai titolari della maggioranza delle quote, computandosi anche la quota del delegato; in mancanza di tale delega, si considera quale rappresentante il primo intestatario della Ditta iscritta nella Lista degli aventi diritto al voto.
Qualora l'usufrutto sia diviso dalla proprietà, il diritto di voto spetta al nudo proprietario, a meno che sia fatto constare che sono a carico dell'usufruttuario le contribuzioni consorziali.
Per conseguire l'iscrizione nelle Liste degli aventi diritto al voto dei rappresentanti di cui sopra, i relativi titoli di legittimazione debbono essere depositati presso la Segreteria del Consorzio a cura degli interessati non oltre le ore 12 del quinto giorno antecedente alla data di convocazione dell'Assemblea.
La delega deve essere conferita con atto scritto, autenticato come indicato nel successivo art. 50.
Le deleghe di cui ai commi precedenti dovranno essere esibite al Presidente del seggio elettorale all'atto della votazione. Il Presidente del seggio o uno scrutatore provvederà a prendere nota sull'elenco degli aventi diritto al voto, in corrispondenza del consorziato rappresentato, del rappresentante e delle generalità dello stesso. Qualora un consorziato, per errore o per qualsiasi altro motivo, abbia fatto due o più deleghe a consorziati diversi, ha valore soltanto quella delega con la quale viene espresso il voto per la prima volta.
La formazione delle Liste degli aventi diritto al voto, cui sovraintende la Deputazione amministrativa, deve avvenire ogni qual volta viene convocata l'Assemblea dei consorziati.
Le Liste dovranno contenere per ciascun avente diritto al voto:
a) le generalità;
b) nel caso di rappresentanza necessaria di cui ai co. 4, 5, 6 del presente articolo, anche le generalità del rappresentante designato con le modalità del co. 8 del presente articolo;
c) l'ammontare complessivo del contributo iscritto a ruolo per l'esercizio in corso alla data della pubblicazione della deliberazione di convocazione dell'Assemblea;
d) l'indicazione del seggio elettorale presso il quale deve essere esercitato il diritto di voto.

 

Art. 39 Pubblicazione delle Liste, reclami degli aventi diritto al voto
La deliberazione della Deputazione Amministrativa di approvazione delle Liste dovrà essere pubblicata oltreché all'Albo consorziale, anche in quello pretorio dei Comuni ricadenti nel comprensorio per un periodo di quindici (15) giorni consecutivi.
Durante lo stesso periodo le Liste dovranno essere depositate, a disposizione degli interessati, presso la sede del Consorzio ed i Comuni anzidetti.
Dell'avvenuto deposito dovrà essere data contemporanea notizia mediante affissione nei Comuni e nelle frazioni di apposito manifesto, nel quale dovranno essere altresì indicati il termine e le modalità per la presentazione degli eventuali reclami da parte degli interessati. Nel manifesto dovranno essere riportate le norme elettorali di cui agli artt. 37 e 38 del presente Statuto.
I reclami contro le Liste debbono essere inviati direttamente al Consorzio, mediante lettera raccomandata A.R., entro il termine perentorio di quindici (15) giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione.
La Deputazione, entro dieci (10) giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente comma, si pronuncia sui reclami ed introduce le eventuali variazioni nelle Liste; tali decisioni vengono comunicate ai ricorrenti con lettera raccomandata A.R.
Decisi i ricorsi, la Deputazione amministrativa introduce negli elenchi degli aventi diritto al voto anche le generalità dei votanti e dispone l'attribuzione alle fasce di contribuenza di competenza ed al seggio elettorale di spettanza.
Successivamente ai termini di cui ai commi precedenti e fino al giorno antecedente la data di scadenza per la presentazione delle liste dei candidati, l'introduzione negli elenchi degli aventi diritto al voto di variazioni di ditta conseguenti ai trasferimenti inter vivos e mortis causa, previo accertamento dei titoli comprovanti i trasferimenti di cui trattasi, è demandata al Presidente.
Il Presidente può apportare sugli elenchi degli aventi diritto al voto le generalità delle persone fisiche derivanti dai titoli di legittimazione delle persone di cui al 6° comma dell'art. 38 e altresì le generalità delle persone delegate dalle comunioni di cui al 7° comma del medesimo articolo.
Qualora si verifichi che la ditta iscritta sull'elenco degli aventi diritto al voto abbia trasferito la sua proprietà a più ditte, il Presidente deve suddividere la contribuenza della ditta trasferente fra le nuove ditte, apportando le conseguenti variazioni sull'elenco di cui trattasi.

 

Art. 40 Delegati attribuibili alle Sezioni elettorali o fasce di contribuenza
Ad ognuna delle sezioni elettorali, definite con le modalità di cui all'articolo 37 del presente statuto, viene attribuito un numero di consiglieri - sul totale dei consiglieri eleggibili dai consorziati - percentualmente pari al rapporto fra la contribuenza relativa a ciascuna sezione e la contribuenza consorziale complessiva, computando i decimali così come indicato nell'art. 37 e con un massimo di consiglieri, corrispondente alla metà dei consiglieri da eleggere.
I Delegati eventualmente non attribuibili ad una fascia, perché eccedenti la metà dei Delegati da eleggere, verranno attribuiti alle altre fasce con i criteri di cui al comma precedente.

 

Art. 41 Liste dei candidati
Ai sensi del co. 7 dell'art. 14 della L.R. n. 28/2002, l'elezione del Consiglio dei Delegati si svolgerà, separatamente e contemporaneamente Sezione per Sezione, Distretto per Distretto, su presentazione di una Lista o di più liste concorrenti dei candidati compresi tra gli iscritti negli elenchi degli aventi diritto al voto della rispettiva fascia.
Il numero dei candidati compresi in ciascuna Lista deve essere quello indicato nel co. 1 dell'art. 40 del presente Statuto.
Di tutti i candidati deve essere indicato il cognome, nome, luogo e data di nascita.
A termini del co. 8 dell'art. 14 della L.R. n. 28/2002, le Liste dei candidati dovranno essere presentate da non meno di venti (20) consorziati aventi diritto al voto, oppure da almeno il 10% (dieci per cento) dei consorziati aventi diritto al voto.
Tali Liste devono essere consegnate al Consorzio dal primo (1°) dei firmatari o, in caso di impedimento con lettera autografa dal secondo (2°) firmatario, in duplice copia entro e non oltre le ore 14.00 dell'ultimo giorno fissato dal Consiglio dei Delegati unitamente con la fissazione della data di convocazione dell'Assemblea dei consorziati disposta ai sensi del precedente art. 36.
Tali giorni dovranno essere compresi fra il 24° ed il 18° giorno antecedente la data di convocazione dell'Assemblea.
Il Funzionario incaricato di ricevere le liste, all'uopo delegato dal Presidente, ne accuserà ricevuta restituendo una copia da lui firmata con l'indicazione del giorno e dell'ora di ricezione.
Le Liste devono essere corredate dalla dichiarazione di accettazione dei candidati, autenticate da un notaio, da un segretario comunale (o suo delegato) o dalle persone a cui è stata attribuita la facoltà ai sensi del successivo art. 50.
I candidati ed i presentatori non possono figurare in più di una Lista.
Qualora più Liste contengano uguali firme di candidati o di sottoscrittori, avrà efficacia la firma apposta sulla Lista pervenuta anteriormente considerandosi come non apposta quella sulle Liste successive.
Le determinazioni in ordine all'accettazione delle Liste nonché all'eliminazione delle firme ricorrenti in più di una Lista saranno comunicate non oltre le quarantotto (48) ore antecedenti la data di svolgimento delle elezioni al presentatore materiale della Lista.
Le Liste accettate saranno distintamente trascritte, secondo l'ordine di presentazione, sulle schede predisposte per le votazioni, rispettando altresì l'ordine con cui i candidati figurano nelle singole Liste. In testa a ciascuna Lista sarà stampata una casella ed a fianco di ciascuno dei nomi dei candidati indicati sarà stampata una casella di minore dimensione.

 

Art. 42 Ineleggibilità a delegati
Non possono essere eletti quali Delegati:
a) i minori, anche se emancipati, gli interdetti e gli inabilitati;
b) i falliti, per un quinquennio dalla data di dichiarazione del fallimento;
c) coloro che siano stati interdetti dai pubblici uffici, per la durata dell'interdizione;
d) coloro che non abbiano la cittadinanza italiana;
e) coloro che abbiano riportato condanne che non consentono l'iscrizione nelle Liste elettorali politiche, salvo gli effetti della riabilitazione;
f) coloro che siano stati sottoposti a misure di sicurezza che non consentono l'iscrizione nelle Liste elettorali politiche, fino ad un anno dopo la cessazione degli effetti del provvedimento;
g) i funzionari dello Stato e della Regione cui competano funzioni di vigilanza e tutela sull'amministrazione del Consorzio;
h) i dipendenti, comunque denominati, nonché i pensionati del Consorzio;
i) coloro che hanno il maneggio del denaro consorziale o, avendolo avuto, non hanno reso conto della loro gestione;
j) coloro che hanno liti pendenti con il Consorzio;
k) coloro che hanno in appalto lavori o forniture consorziali;
l) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il Consorzio, si trovino, legalmente in mora.

Non possono essere Delegati gli ascendenti e discendenti, gli affini in linea retta, i fratelli ed i coniugi nonché le persone aventi lo stesso grado di parentela con quelle richiamate alle lettere g), h), i), j), k), l) del comma che precede.

 

Art. 43 Seggi elettorali
Il numero dei seggi di votazione, la loro ubicazione e composizione, la giornata o le giornate di apertura e l'orario di votazione sono fissati dalla Deputazione Amministrativa, avendo presente l'intento di favorire la partecipazione al voto.
Ogni seggio è composto da un (1) presidente e da due (2) scrutatori; il più giovane fra gli scrutatori assumerà le funzioni di Segretario del seggio.
Non possono essere nominati membri del seggio elettorale gli iscritti nelle Liste dei candidati.
La Deputazione Amministrativa provvederà, inoltre, a nominare anche un congruo numero di sostituti per la surroga nei seggi in caso di assenza od impedimento dei titolari, attribuendo al Presidente del Consorzio l'incombenza dell'insediamento di tali sostituti.
Nella sala durante l'espressione di voto è ammesso soltanto chi è iscritto nella Lista degli aventi diritto al voto.
Tra l'apertura e la chiusura delle votazioni debbono trascorrere almeno otto (8) ore.
Gli aventi diritto al voto che al momento stabilito per la chiusura delle votazioni si trovino nell'apposita sala saranno ammessi a votare.
Il presidente del seggio consegnerà la scheda a ciascun votante in base alla sezione di appartenenza.
L'elettore, espresso il voto a mezzo della scheda predetta, la consegnerà, dopo averla chiusa, al presidente del seggio, il quale la introdurrà subito nell'apposita urna; contestualmente, uno degli scrutatori apporrà la firma accanto al nome del votante iscritto nella Lista degli aventi diritto al voto.
In caso di contestazione sui dati anagrafici relativi agli iscritti nell'elenco sezionale dei votanti, derivante da mero errore di trascrizione, il Presidente del seggio è autorizzato a far luogo, seduta stante, alle necessarie correzioni, sulla base di apposita dichiarazione di rettifica a firma del Presidente del Consorzio, o di un suo delegato, esibita e consegnata dall'interessato.

 

Art. 44 Modalità delle votazioni
Le votazioni avvengono a scrutinio segreto mediante apposita scheda, che contraddistingue la sezione di appartenenza dell'avente diritto al voto.
Le schede di votazione dovranno essere consegnate al presidente del seggio che, prima dell'inizio delle votazioni, ne controllerà insieme agli Scrutatori numero ed integrità.
Gli elettori possono votare solo per una delle Liste della fascia di appartenenza o per singoli candidati della Lista medesima. Per votare la Lista prescelta nell'ambito della fascia di appartenenza è sufficiente apporre un segno sulla casella in testa alla Lista.
Per esercitare il diritto di preferenza l'elettore può apporre un segno sulla casella a fianco del nominativo prescelto, oppure può depennare i candidati ai quali non intende dare preferenza; resta chiarito che il depennamento di taluni candidati individua gli altri ai quali assegnare il voto preferenziale oltre che la Lista prescelta.
Nel caso in cui un elettore abbia segnato più di un contrassegno di lista, ma abbia segnato una o più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati indicati, i quali ricevono implicitamente anche il voto di preferenza.
Qualora un elettore voti un solo contrassegno di lista e segni una o più preferenze per candidati compresi in liste diverse da quella votata, vale solo il voto della lista votata.
Nel caso che un elettore voti un contrassegno di lista ed esprima un numero di preferenze superiore a quello dei consiglieri da eleggere nella sezione, a seguito di preferenze date a candidati della lista votata e/o di altre liste, vale il voto della lista votata e sono nulle le preferenze.
Sono nulle le schede che oltre all'espressione del voto contengano qualsiasi annotazione o segno, anche involontario, che possa rendere identificabile la provenienza.

 

Art. 45 Scrutinio dei voti e verbale delle operazioni elettorali
Dopo la chiusura della votazione il presidente e gli scrutatori procederanno allo scrutinio, previ i riscontri di rito. Essi decidono a maggioranza sulle questioni che dovessero insorgere in seguito alle operazioni di voto e le decisioni stesse saranno riportate nel verbale di cui al presente articolo.
Di tutte le operazioni dovrà essere redatto apposito verbale da trasmettersi senza indugio al Consorzio unitamente a tutte le schede, alle deleghe ed agli altri atti.
Il Presidente del Consorzio, con gli elementi desunti dai verbali di seggio, procederà alla stesura dell'esito complessivo della votazione
Alla Lista dei candidati che all'interno di ciascuna sezione ha conseguito il maggior numero di voti sono assegnati, con gli eventuali arrotondamenti all'unità, i ¾ (tre quarti) dei delegati spettanti alla sezione stessa. Il residuo ¼ (un quarto) è attribuito alla Lista o alle Liste restanti, con riparto proporzionale, purché abbia ottenuto almeno il 10% (dieci per cento) dei voti espressi; in mancanza di tale 10%, l'intera rappresentanza è attribuita alla Lista maggioritaria.
Sono eletti, all'interno di ciascuna Lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti preferenziali.
In caso di parità di voti verrà eletto il più anziano di età.
I verbali delle operazioni elettorali unitamente all'esito complessivo delle votazioni sono trasmessi, a termini del co. 11 dell'art. 14 della L.R. n. 28/2002, alla Direzione Regionale dell'Agricoltura, entro otto (8) giorni consecutivi dalla data dello svolgimento delle elezioni e pubblicati agli Albi dei Comuni del comprensorio e all'Albo consorziale per la durata di quindici (15) giorni consecutivi.

 

Art. 46 Validità delle votazioni
L'elezione del Consiglio dei Delegati è valida, indipendentemente dal numero di liste presentate, qualora sia raggiunto il venti (20) per cento degli elettori calcolato sul numero degli iscritti nel catasto consortile terreni o il venticinque (25) per cento della contribuenza consorziale relativa agli immobili censiti nel catasto terreni.
Nel caso in cui non sia raggiunta tale percentuale, sono indette nuove elezioni, mentre gli Organi consortili restano in carica per l'ordinaria amministrazione e per un periodo di tempo che è stabilito dall'Amministrazione regionale nel provvedimento di annullamento delle elezioni.
Scaduto tale termine senza che sia disposta una nuova data per le elezioni, l'Amministrazione regionale provvede alla nomina del Commissario e determina la durata del commissariamento.

 

Art. 47 Ricorsi contro le operazioni elettorali
A termini del co. 12 dell'art. 14 della L.R. n. 28/2002, gli eventuali ricorsi avverso le operazioni elettorali vanno presentati all'Assessore Regionale all'Agricoltura entro e non oltre quindici (15) giorni consecutivi dal termine della pubblicazione dei verbali di cui all'articolo che precede.
L'Assessore Regionale all'Agricoltura decide sui ricorsi entro e non oltre 60 giorni dal termine di presentazione di cui al 1° comma.
Qualora vengano accertate irregolarità essenziali, l'annullamento d'ufficio delle elezioni o dei seggi interessati è disposto dal Presidente della Giunta Regionale, previa deliberazione della Giunta, su proposta dell'Assessore Regionale competente ai controlli.

 

Art. 48 Invio dell'avviso dei risultati agli eletti Accettazione al mandato, rinunce e sostituzioni
Decorsi i termini ed esaurita la procedura per gli eventuali ricorsi, il Presidente del Consorzio dispone l'invio agli eletti con raccomandata a.r., entro quindici (15) giorni dal termine della pubblicazione di cui al co. 7 dell'art. 45 del presente Statuto o dalla data di arrivo dell'ultima decisione assessorile sui ricorsi, dell'avviso dei risultati delle elezioni.
L'elezione si perfeziona con l'accettazione; essa deve essere trasmessa o depositata al Consorzio entro quindici (15) giorni dal ricevimento dell'avviso di cui al comma precedente. In difetto di accettazione, colui che è stato eletto viene considerato rinunciatario ed alla sua sostituzione deve essere provveduto con le modalità di cui all'art. 20 del presente Statuto.

 

Art. 49 Proclamazione dei risultati delle votazioni dell'Assemblea e dei nominativi degli eletti. Convocazione del nuovo Consiglio
La Deputazione Amministrativa, acquisita la validità delle votazioni, decorsi i termini di cui all'art. 47 e provveduto agli adempimenti di cui all'art. 48 del presente Statuto, procede alla proclamazione dei risultati definitivi delle votazioni e dei nominativi degli eletti e contestualmente convoca il nuovo Consiglio dei Delegati.

 

Art. 50 Facoltà di autentica
Sono competenti ad eseguire le autentiche previste nel presente Capo e tutte quelle strettamente connesse al procedimento relativo alla elezione degli organismi consortili i notai, il segretario comunale o suo delegato del Comune di residenza del delegante, l'ufficiale rogante consortile qualora nominato ai sensi del successivo art. 51, il Presidente i Vice Presidenti del Consorzio, nonché i funzionari ed i componenti della Deputazione Amministrativa designati dal predetto organismo.
La designazione di cui al comma precedente avviene con provvedimento della deputazione amministrativa ad avvenuta approvazione delle liste degli aventi diritto al voto.
La facoltà di autentica viene a cessare con il provvedimento di proclamazione degli eletti della Deputazione Amministrativa.

 

VARIE

 

Art. 51 Ufficiale rogante
Le funzioni di ufficiale rogante, di cui all'art. 11 della L.R. n. 28/2002, riguardo agli atti, ai contratti e alle gare, comprese quelle occorrenti per l'esecuzione delle opere pubbliche, di competenza del Consorzio possono essere conferite con atto formale della Deputazione Amministrativa a Funzionari appartenenti all'area amministrativa di fascia funzionale non inferiore alla settima e muniti del diploma di laurea in giurisprudenza o equipollente in servizio presso il Consorzio medesimo, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative e regolamentari sulla contabilità generale dello Stato di cui agli articoli 95 e seguenti del R.D. 23/5/1924 n. 827 e dell'articolo 18 della L.R. 14/8/1969 n. 29.
Il Funzionario incaricato delle funzioni di ufficiale rogante è tenuto all'osservanza delle norme prescritte per gli atti notarili, ove applicabili, e, in particolare, ad autenticare le copie degli atti originali da lui ricevuti per ogni effetto di legge e a rilasciare le copie stesse alle parti che ne facciano richiesta; custodisce inoltre i contratti in fascicoli per ordine cronologico e tiene il repertorio.

 

Art. 52 Associazione dei Consorzi di bonifica
La partecipazione del Consorzio ad una Associazione fra i Consorzi di bonifica operanti sul territorio regionale è regolata dalle modalità e norme di cui agli artt. 20 e 21 della L.R. n. 28/2002.

 

Art. 53 Amministrazione commissariale
L'eventuale amministrazione commissariale del Consorzio sarà regolata dalle modalità e norme di cui all'art. 18 della L.R. n. 28/2002.

 

Art. 54 Servitù di banchina
Al fine di consentire l'accesso per l'esecuzione e la manutenzione di opere pubbliche, il Consorzio può, a termini dell'art. 9 della L.R. n. 28/2002, costituire servitù di banchina.
La larghezza della fascia di terreno non può superare i quattro (4) metri dal piede degli argini o dal ciglio delle sponde dei canali di scolo o di irrigazione; sulla predetta fascia il Consorzio può disporre il divieto di piantagioni arboree o arbustive.

 

STATUTO E REGOLAMENTI

 

Art. 55 Statuto
Ai sensi del co. 1 dell'art. 19 della L.R. n. 28/2002, eventuali modifiche al presente Statuto deve essere adottata con voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio dei Delegati ed approvata con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore regionale dell'Agricoltura.

 

Art. 56 Regolamenti
Specifici regolamenti disciplinano e potranno disciplinare diverse materie consorziali, nonché vari settori di attività e di intervento dell'Ente.
 

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Data ultima modifica: 30/10/2014 - 12:04

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